Il paziente che abbia subito un danno a causa della condotta del proprio medico di base, deve essere risarcito e potrà agire nei confronti del medico stesso e della Asl di appartenenza.
La Legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli /Bianco) in materia di responsabilità professionale sanitaria, recependo l’orientamento della Corte di Cassazione, ha infatti stabilito, all’art. 7, che LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE O PRIVATE DEVONO RISPONDERE DELLA CONDOTTA DOLOSA O COLPOSA DEGLI ESERCENTI LA PROFESSIONE SANITARIA, ANCHE SE SCELTI DAL PAZIENTE: “ la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell’adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell’opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”. Interessante anche il comma 2, ove si legge che “La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina“.
Il principio era già stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6243/2015 con la quale si era evidenziato che per valutare gli aspetti della responsabilità del medico di base fosse necessario fare riferimento alla Legge n. 833/1978 (istitutiva del servizio Sanitario Nazionale) in combinato disposto con l’art. 32 della Costituzione, dai quali si evince che, l’assistenza medico-generica affidata alle Asl, garantisce i livelli minimi di cure ai cittadini, quindi il paziente, nello scegliere il proprio medico di base, agisce nei confronti della Asl e opera un’azione destinata a produrre i suoi effetti nei confronti del SSN e non nei confronti del medico prescelto, pertanto degli errori del medico di famiglia risponde anche la struttura sanitaria.
Tale pronuncia si è discostata del tutto dall’orientamento all’epoca prevalente, ormai superato, in base al quale gli obblighi del Servizio Sanitario Nazionale non si estenderebbero sino a ricomprendere la prestazione professionale del medico di base.