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LIBERA SCELTA DEL CARROZZIERE

carrozziere

Il proprietario del veicolo danneggiato a causa di un sinistro stradale può scegliere liberamente il carrozziere a cui affidare la riparazione.

Lungo la scia delle sentenze di Cassazione, anche il Tribunale di Torino, con le sentenze nn. 657/2017 e 1530/2017, ha recentemente affermato il diritto del danneggiato a scegliere liberamente il carrozziere: la Compagnia assicurativa non può obbligare i propri clienti a rivolgersi esclusivamente ai carrozzieri convenzionati.

Sono vessatorie le clausole contenute in alcune polizze RCA (ma anche in polizze aggiuntive come la Kasko) che prevedono una franchigia anche di centinaia di euro per chi si rivolga al proprio carrozziere di fiducia.

Anche se l’assicurato abbia sottoscritto il contratto contenente clausole del genere, in caso di incidente deve ottenere l’intero risarcimento spettantegli, senza applicazione di alcuna franchigia o ancora l’assurda “ritorsione” del mancato rinnovo della polizza presso la stessa compagnia.

La Federcarrozzieri, dopo le sentenze del Tribunale di Torino in discorso, si è rivolta all’IVASS, l’autorità di vigilanza sulle compagnie assicurative, richiedendo sanzioni per le compagnie che continuino ad imporre le carrozzerie convenzionate ai propri clienti, senza che questi ultimi debbano rivolgersi al giudice.

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