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ALCOLTEST NULLO PER MANCATO AVVISO

alcol

La rilevazione della presenza di alcol nel sangue dell’automobilista fermato dalle forze dell’ordine, costituisce un vero e proprio atto di polizia giudiziaria e non è quindi un semplice atto amministrativo. Si tratta di un atto indifferibile ed urgente, valido soltanto nella misura in cui venga compiuto rispettando la normativa penale (cfr. art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. attuative c.p.p.).

In particolare, il conducente sorpreso alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica, prima di procedere all’alcoltest, deve essere avvisato della possibilità di farsi assistere, durante l’accertamento, da un Legale di sua fiducia.

L’accertamento condotto senza il detto avviso è radicalmente nullo e comporta l’illegittimità di qualsiasi sanzione elevata nei confronti dell’automobilista e la nullità coinvolge sia la contravvenzione che la sanzione accessoria della sospensione o ritiro della patente di guida.

La questione è stata oggetto di una recentissima sentenza del Giudice di Pace di Reggio Calabria che ha dato ragione ad un giovane automobilista ed ha motivato richiamando quanto già in precedenza sancito dalla Corte di Cassazione con le sentenze a Sezioni unite nn. 2/2015 e 5396/2015.

Il Giudice di Pace di Reggio Calabria ha infatti accolto il ricorso di un utente della strada che era stato sanzionato dalla Polizia Stradale in quanto positivo all’alcoltest, con ritiro della patente di guida.

Il difensore del giovane aveva proposto ricorso avverso il verbale di contestazione delle infrazioni ed avverso il decreto del Prefetto di sospensione e ritiro della patente di guida. I ricorsi si basavano sulla violazione dell’art. 186 C.d.S. e degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. C.p.p. in quanto da nessun atto o verbale era emerso che il ragazzo fosse stato preventivamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia ed inoltre che tale avviso non risultava neanche dal verbale; aggiungendo che il suo assistito non poteva considerarsi positivo all’alcoltest in quanto la stampa dell’accertamento risultava illeggibile ed era mancante la taratura del macchinario con cui si era effettuato l’alcoltest.

Dalla documentazione prodotta e dalla costituzione in giudizio della Prefettura era emerso che, effettivamente, il giovane non era stato avvisato della facoltà di farsi assistere da un legale di propria fiducia durante l’effettuazione dell’alcoltest i cui scontrini erano peraltro illeggibili. Pertanto il Giudice di Pace di Reggio Calabria sanciva la nullità di tutti gli atti ed ordinava la restituzione al ragazzo della patente di guida, con condanna dell’amministrazione alle spese di lite.

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