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DANNO MICROPERMANENTE DEVE ESSERE RISARCITO ANCHE SENZA ESAMI STRUMENTALI

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La lesione dell’integrità psico-fisica va accertata e valutata sulla base di criteri medico-legali OGGETTIVI che non consistono soltanto in accertamenti clinico-strumentali. Fatto salvo il caso in cui la particolarità della lesione non renda l’accertamento strumentale l‘unico modo per provare il danno.

È quanto precisato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 30731/2019 relativa al caso di un uomo danneggiato a causa di un sinistro stradale che si era visto negare nel m​erito il risarcimento della invalidità permanente,​ non essendo stato il danno lamentato oggetto di accertamento strumentale ma esclusivamente clinico.

IL CASO: un uomo, vittima di sinistro stradale, agiva in giudizio per vedersi riconoscere i danni subiti. Nel merito il danneggiato otteneva il risarcimento esclusivamente della invalidità temporanea perché i giudici escludevano l’invalidità permanente (micropermanente) perché a comprova del danno era stata fornita soltanto documentazione relativa ad accertamenti clinici e non strumentali perché non effettuati.

Il danneggiato ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE: richiamando precedenti della Corte medesima, gli Ermellini hanno richiamato l’orientamento ormai consolidato in base al quale l’accertamento dei danni micropermanenti deve seguire criteri medico-legali rigorosi e oggettivi, ciò non vuol dire che occorra necessariamente servirsi di esami strumentali. I criteri da utilizzare per l’ accertamento del danno biologico non sono “gerarchicamente ordinati tra loro ma da utilizzarsi secondo le leges artis” per arrivare ad un accertamento obiettivo dei postumi. Gli artt. 138 e 139 Codice delle Assicurazioni vanno interpretati nel senso che bisogna procedere ad un accertamento rigoroso del singolo caso e stabilire di volta in volta se l’accertamento tramite esami strumentali sia o meno indispensabile. Nel caso sottoposto alla Corte, il CTU aveva ritenuto l’esame ecografico non indicato all’accertamento del danno lamentato, andando ad effettuare una valutazione del danno microperamente prendendo in considerazione soltanto l’accertamento clinico. L’accertamento clinico e quello strumentale sono da ritenersi alternativi e fungibili tra di loro, pertanto è certamente possibile riconoscere il danno permanente anche laddove non siano stati effettuati esami strumentali, se ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti   dell’esistenza del danno e della sua genesi causale, ai sensi dell’art. 2729 c.c.

In conclusione, per la Suprema Corte non si può escludere il risarcimento di un danno accertato in modo obiettivo, solo perché mancano prove documentali.

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