In tema di malasanità, se il paziente danneggiato agisce in giudizio nei confronti della sola Asl e quest’ultima chiama in giudizio il medico, ciò non basta per estendere in automatico l’azione giudiziale anche nei confronti del sanitario.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 30601/2018 con la quale gli Ermellini hanno chiarito che in casi del genere il litisconsorzio è facoltativo, pertanto la domanda del paziente svolta nei confronti della Asl, si estende anche al medico solo nel caso in cui la Asl indichi il medico come unico responsabile e non anche quando la struttura chiama il sanitario solo in garanzia, come è accaduto nel caso al vaglio della Suprema Corte.
In altre parole il paziente che decide di agire contro la Asl e non contro il medico subirà le conseguenze della mancata partecipazione di quest’ultimo al processo.