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Responsabilità medica: la consulenza tecnica d’ufficio è fonte oggettiva di prove

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La Corte di Cassazione ha chiarito il ruolo della CTU nell’ambito dell’accertamento della responsabilità medica, definendo peraltro anche i limiti di utilizzabilità in giudizio, precisando il valore della consulenza ed i limiti all’utilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo nei giudizi di responsabilità medico-chirurgica: con la sentenza n. 15745/2018 gli Ermellini hanno affermato che, in tema di responsabilità professionale sanitaria, per l’accertamento dei fatti nel corso del giudizio è necessario potersi basare su criteri oggettivi che possono essere acquisiti soltanto tramite conoscenze tecniche-specialistiche, per cui la CTU assume valore di fonte oggettiva di prove e “…il giudice può affidare al consulente non solo l’incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi”.

 

La CTU è utilizzabile anche laddove venga svolta analizzando questioni diverse ed ulteriori rispetto a quanto richiesto dal giudice al consulente. Sarà poi il giudice, in base al proprio libero apprezzamento, a stabilire se e come valutare ed utilizzare le risultanze, andando ad indagare se sia comunque stato rispettato il principio del contraddittorio e se le parti abbiano partecipato alle operazioni peritali anche per quegli aspetti che esulano dall’incarico conferito al CTU.

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