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DANNO BIOLOGICO: LE NUOVE TABELLE DEL TRIBUNALE DI ROMA

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Aggiornate le tabelle del Tribunale di Roma per la valutazione del danno biologico con tabella “ad hoc” per i familiari della vittima e si è quindi proceduto:

  • all’adeguamento sulla base dell’incremento ( dell’ 1,1%) dell’indice Istatper la rivalutazione dei crediti di impiegati e operai per l’anno 2018;
  • alla predisposizione di criteri sulla base dei quali procedere alla liquidazione di ulteriori ipotesi di dannoad esempio quello subito dai congiunti per effetto delle lesioni con postumi permanenti riportati dai danneggiati.

AGGIORNAMENTO:

  1. DANNO RIFLESSO DEL CONGIUNTO DI VITTIMA DI LESIONI

è la maggiore novità: prevista infatti un’ APPOSITA TABELLA per la liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di lesioni. Il valore del punto base per il 2019 è fissato in € 6.000 (max) e comprende le due diverse componenti del danno “morale”:

  •  L’ASPETTO INTERIORE  (danno morale paura, disperazione, ansia e incertezza in ordine al futuro del congiunto…)
  • L’ASPETTO DINAMICO-RELAZIONALE, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto.
  1. LIQUIDAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE

per la liquidazione dei danniconseguenti a lesioni derivanti da:

sinistro stradale

esercizio della caccia

responsabilità professionale sanitaria

limitatamente alle lesioni superiori al 9% cioè per le lesioni dette “macropermanenti” Invece per le lesioni “micropermanenti” ( fino al 9%) si adottano le tabelle di cui all’art. 139 cod. ass. sino a quando non verranno adottate le tabelle previste dall’art. 138 cod. ass. anche per la macropermanenti).

  1. INVALIDITÀ TEMPORANEA

determinato in euro 110,60 giornalieri l’importo dell’invalidità temporanea assoluta per l’anno 2019, e in euro 55,30 quello della temporanea relativa al 50%.

Se il danno biologico è compreso tra l’1 ed il 9% verranno utilizzati i parametri di cui alla legge 57/2001, come sostituiti dall’articolo 139 del decreto legislativo209/2005 e aggiornati da ultimo con il d.m. 9 gennaio 2019 purché si tratti di danni derivanti dall’esercizio di professioni sanitarie, da circolazione stradale e dall’esercizio di attività venatorie.

  1. DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE

In relazione a tale tipo di danno, le Tabelle di Roma seguono un sistema a punti, attribuendo cioè un valore al danno in base alla presumibile entità.

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