Il medico può non richiedere il consenso nel caso in cui le condizioni del paziente siano gravi e tali da richiedere un intervento immediato.
Il sanitario ha infatti l’obbligo di attuare le cure necessarie (cd. “salva-vita”) ogniqualvolta si trovi davanti un paziente in pericolo di vita.
Salvare la vita del paziente, in caso di emergenza, prevale sul consenso e se la persona non è in grado di esprimere il proprio consenso alle cure, il medico ha l’obbligo di procedere alle cure, senza per questo violare gli obblighi di assunzione del consenso informato
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio con la sentenza n. 31628/2018 con la quale ha riaffermato che il medico non è responsabile penalmente per lesioni personali o violenza privata laddove sia intervenuto sul paziente nel rispetto dei protocolli e delle leges artis, tanto da aver migliorato le condizioni di salute del malato, anche in mancanza del consenso informato del paziente.