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GUARDIA MEDICA NON VISITA IL MALATO TERMINALE

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Se la guardia medica rifiuta di visitare il malato terminale presso il domicilio e quest’ ultimo suggerisce di chiamare il 118, commette il reato di RIFIUTO DI ATTI D’UFFICIO  p.e.p. dall’art.328 c.p.

Lo ha recentemente affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 8377/2020, precisando che la guardia medica chiamata dai parenti di un malato terminale, deve obbligatoriamente effettuare la visita domiciliare e non può limitarsi a far contattare il 118, altrimenti commette reato, a nulla rilevando che la paziente era malata terminale e che sarebbe comunque deceduta, in quanto trattasi di reato  di pericolo, per integrare il quale non è richiesto il verificarsi di un danno effettivo, essendo sufficiente la potenzialità del rifiuto a produrre il danno.

IL CASO: un medico di guardia, contattato dai familiari di un malato terminale con richiesta di visitarlo presso il domicilio, anziché recarsi a visitare la persona, suggeriva ai parenti di chiamare il 118.  anche se non punibile per la tenuità del fatto. Imputato del reato di rifiuto di atti di ufficio, al medico veniva ascritto il reato perché si era indebitamente rifiutato di visitare una malata di cancro presso la propria abitazione. I familiari della paziente avevano contattato la guardia medica in quanto la poverina era in preda a forti dolori. Il medico non interveniva ed indicava di chiamare il 118 i cui sanitari, una volta giunti sul posto, somministravano morfina. La donna decedeva dopo un’ora dalla chiamata alla guardia medica e sarebbe comunque deceduta, tuttavia il medico sarebbe dovuto intervenire personalmente per individuare il rimedio più adeguato per alleviare il dolore della donna. Il medico ricorreva per Cassazione anche adducendo che il mancato intervento del medico fosse derivato dalla circostanza che il figlio della paziente, a causa dell’agitazione, non aveva fornito un recapito. Dalle prove era infatti emerso che  la telefonata era stata interrotta a causa della condotta omissiva del medico che diceva di contattare il 118.

LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso ritenendolo infondato poiché a loro parere la Corte d’Appello aveva correttamente riconosciuto la responsabilità dell’imputato per avere il medesimo violato l’obbligo di effettuare la visita domiciliare per constatare quale fosse il trattamento più adeguato per alleviare il suo dolore, anche diverso dalla morfina che era stata somministrata dai sanitari del 118. La Suprema Corte ha così confermato l’orientamento emergente anche da altre precedenti pronunce della Corte stessa: “sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio nell’ipotesi in cui un sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al paziente l’opportunità di richiedere l’intervento del 118 per il trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un sanitario.” Ed ancora: “integra il delitto di rifiuto di atti d’ufficio la condotta del sanitario che non aderisca alla richiesta di recarsi al domicilio del paziente terminale per la prescrizione di un antidolorifico per via endovena e si limiti a formulare per via telefonica le sue valutazioni tecniche e a consigliare la somministrazione di un altro farmaco di cui il paziente già dispone, trattandosi di un intervento improcrastinabile che, in assenza di altre esigenze del servizio idonee a determinare un conflitto di doveri, deve essere attuato con urgenza, valutando specificamente le peculiari condizioni del paziente.”

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