Anche se il pedone attraversa fuori dalle strisce, non gli è automaticamente attribuibile un concorso di colpa nel sinistro che lo vede coinvolto.
Infatti il conducente che investe il pedone può esentarsi da colpa soltanto nel caso in cui possa dimostrare che il danneggiato ha tenuto nell’attraversare la strada un comportamento imprevedibile, avendo sempre e comunque il conducente l’obbligo di guidare con prudenza.
La Cassazione ha infatti recentemente affermato, nell’ordinanza n. 5627/2020, che la condotta del danneggiato, pedone, va sempre commisurata agli standard di diligenza imposti al danneggiante, in questo caso il conducente.
IL CASO: un pedone veniva investito da un ciclomotore mentre attraversava la strada. E riportava gravi lesioni personali. L’investitore percorreva una corsia preferenziale, per giunta nel senso di marcia vietato. Il danneggiato agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni risentiti a causa del sinistro. In primo grado il giudice riconosceva la responsabilità dell’investitore in via esclusiva, condannandolo al risarcimento del danno in favore del pedone danneggiato. L’investitore appellava la sentenza del Tribunale e la Corte territoriale riteneva sussistere un concorso di colpa nella misura del 30% in capo al pedone e conseguentemente riduceva il risarcimento escludendo il danno morale. Il danneggiato ricorreva per Cassazione.
LA DECISIONE: gli Ermellini hanno ritenuto fondato il ricorso ed affermato che il conducente è da considerare esente da responsabilità soltanto se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e quindi l’imprevedibilità ed inevitabilità. Se il danneggiante non riesce a fornire tale prova, può comunque essere valutato l’eventuale concorso di colpa del danneggiato, come precedentemente affermato da altre pronunce della Suprema Corte (Cass. n. 24024/2014; Cass.n. 8663/2017; Cass. n. 2241/2019). Va però tenuto conto di quanto stabilito dal Codice civile: che l’art. 2054 c.c. infatti pone la regola in base alla quale il conducente deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Questa prova liberatoria può essere fornita allegando l’imprudenza del pedone solo se questa si presenti come condotta imprevedibile (Cass. n. 8663/2017).