Tutti i veicoli della famiglia devono godere della stessa classe di merito: la più bassa tra quelle degli appartenenti al nucleo familiare, risultante dall’attestato di rischio.
In pratica la classe di merito più favorevole viene applicata a qualsiasi ulteriore veicolo, anche se è di diversa tipologia, con vero e proprio obbligo per le Compagnie di assegnare all’ulteriore veicolo assicurato, la classe di merito risultante dall’attestato di rischio conseguito da un altro veicolo del nucleo familiare già assicurato in precedenza, a prescindere dal mezzo.
Stesso beneficio anche in caso di rinnovo del contratto di assicurazione.
Con il Milleproroghe è stata stabilita l’entrata in vigore al 16 febbraio 2020 ed introdotto anche un “malus”: in caso di sinistro di cui sia responsabile, in via esclusiva o principale, un conducente collocato nella classe di merito più favorevole in base alla RC auto familiare, se dal sinistro sia conseguito il pagamento di un risarcimento superiore a 5 mila euro, la Compagnia assicurativa, alla prima scadenza successiva del contratto, può assegnare, per il solo veicolo di diversa tipologia coinvolto nel sinistro, una classe di merito superiore fino a cinque unità rispetto ai criteri indicati dall’Ivass. Ciò vale soltanto per i soggetti beneficiari dell’assegnazione della classe di merito più favorevole e solo per il veicolo di diversa tipologia, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4-bis come modificato dal decreto-legge n. 124.