Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

CTU E DOCUMENTI NON PRODOTTI IN GIUDIZIO

ctuprof sanitario

 

“CTU” sta per Consulente Tecnico d’Ufficio, cioè il professionista nominato dal giudice nei casi in cui per la risoluzione della controversia siano necessarie specifiche conoscenze in materie che il giudice non conosce e non è tenuto a conoscere.

 

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai casi di responsabilità professionale sanitaria, per la soluzione dei quali il giudice deve necessariamente avvalersi di Consulenti tecnici quali medici legali e medici specialisti, cioè professionisti che assumono il ruolo di ausiliari del giudice.

 

Tra i compiti del CTU c’è senz’altro quello si analizzare tutta la documentazione prodotta in giudizio dalle parti. Tuttavia, qualora le parti producano dei documenti non tempestivamente, quindi oltre i termini previsti dalla legge, ed in maniera non rituale, il CTU può procedere alla disamina degli stessi?

 

La risposta l’ha fornita la Suprema Corte con la recente sentenza n. 2671/2020, affermando che il CTU può prendere in considerazione documenti prodotti dalla parti non tempestivamente e non ritualmente purché integri ed affidabilissimi in quanto, come affermato dalla stessa Corte in numerose precedenti pronunce,  rientra nel potere del  consulente tecnico d’ufficio attingere altrove notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali, nei casi in cui ciò sia indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli

 

Gli Ermellini hanno inoltre ribadito che l’iscrizione negli albi dei consulenti tecnici, ripartiti per categorie, non pone un limite alla scelta da parte del giudice, il cui potere discrezionale  comporta che possa  nominare  qualunque professionista che ritenga in possesso delle competenze specifiche utili alla soluzione del caso, indipendentemente dall’iscrizione o meno all’albo e dalla categoria in cui è iscritto, senza che la scelta possa incidere in termini di nullità sulla consulenza che il professionista redige.

 

Non costituisce motivo di nullità della consulenza neppure il fatto che il CTU per determinare le proprie valutazioni e conclusioni si sia avvalso di un proprio collaboratore, purché ciò avvenga nel rispetto del contraddittorio e dandone tempestivo avviso alle parti. In ogni caso l’operato del collaboratore del CTU non può sostituire integralmente quello del CTU, il cui elaborato peritale deve contenere anche le sue autonome considerazioni.

 

Post Correlati

Lascia un commento

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.