Secondo la Suprema Corte sarebbe risarcibile la paura di ammalarsi per esposizione all’amianto: con la sent. n. 24217/2017 ha ritenuto risarcibile il danno derivante dalla paura di ammalarsi, al lavoratore che è stato esposto per anni all’amianto, senza essere dotato di adeguati strumenti di protezione.
Il principio è richiamato e confermato dalle successive sentenze nn. 26495/2018 e 15561/2019.
Riconosciuto quindi il danno morale determinato dal turbamento dovuto al timore di contrarre una malattia e commisurato alla “personalizzazione del pregiudizio subito”
La Suprema Corte ha inoltre affermato la possibile cumulabilità risarcitoria in tema di sicurezza sula lavoro: attivazione del “Fondo vittime dell’amianto” istituito e regolamentato dalla L. n. 244 del 2007, rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti dovuta dall’ INAIL ed al risarcimento del danno dovuto dal datore di lavoro.
Infatti secondo la Corte, l’esistenza del un Fondo non vale ad escludere gli altri diritti stabiliti dall’ordinamento per i soggetti destinatari della specifica misura di prevenzione e tutela contro I’ esposizione all’amianto. Perimenti, non si può far valere la compensazione o il calcolo differenziale tra le prestazioni erogate dal Fondo ed il diritto al risarcimento del danno spettante alle stesse vittime.
La paura di ammalarsi costituisce elemento certamente privo di materialità, ma tale elemento della materialità le viene attribuito comunque per il peso morale della consapevolezza della propria condizione da parte del soggetto esposto all’amianto.