Si tratta di un caso di responsabilità medica di natura ginecologica, per incontinenza fecale provocata dall’errata condotta dei sanitari durante il parto.
La signora I.S. dava alla luce suo figlio, di Kg. 4,550, con un parto naturale.
Che il bambino fosse particolarmente grande, anche in relazione alle dimensioni ridotte del bacino della I.S. veniva rilevato dal ginecologo nel corso dell’ultima ecografia effettuata pochi giorni prima del parto, ma non le veniva data alcuna indicazione circa l’eventualità di un parto cesareo. Senonché la I.S. a distanza di qualche giorno dall’ultima visita, veniva ricoverata presso l’Ospedale civile di A. P. per “prodromi di travaglio di parto a termine“.
Nonostante la difficoltà a partorire, i sanitari procedevano comunque al prato naturale e, nell’immediatezza del parto, I.S. veniva sottoposta a sutura di 2° grado per lacerazione ed i medici la informavano che era stato necessario applicare molti punti di sutura.
I.S. veniva regolarmente dimessa senza particolari prescrizioni ma la medesima, sin dai primi giorni dal parto notava incontinenza urinaria e fecale, che peggioravano col passare dei giorni finché, a due mesi dal parto, l’incontinenza fecale diventava totale.
Durante tutte le visite di controllo I.S. veniva sempre rassicurata e le veniva riferito che il quadro era regolare. In realtà, invece, la situazione peggiorava, quindi I.S. si rivolgeva ad altri specialisti che suggerivano riabilitazione del pavimento pelvico, che effettuava senza risultati.
Successivamente la I.S. veniva riconosciuta invalida civile con riduzione della capacità lavorativa nella misura del 46%.
I.S. si rivolgeva alla Adriatica Infortuni S.r.l. che provvedeva inizialmente alla disamina del caso attraverso un Medico specialista ginecologo ed un Medico legale, che confermavano la sussistenza di responsabilità in capo ai sanitari dell’Ospedale di A.P. Accertata la sussistenza di responsabilità iniziava una causa civile, terminata con l’accertamento ed il riconoscimento da parte del Giudice della responsabilità della Asur, con condanna al pagamento in favore della I.S. della somma di Euro 500.000,00, a titolo di risarcimento, oltre interessi legali e spese.