Risarcimento negato perché conosceva i luoghi
Un tennista si è visto negare il risarcimento dei danni subiti a causa della caduta all’interno del circolo, in quanto frequentatore abituale e quindi conosceva bene lo stato dei luoghi.
La sentenza è stata confermata anche dalla Corte di Cassazione nell’ ordinanza n. 8777/2019, con la quale è stato respinto il ricorso del tennista danneggiato.
Il principio è che, per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di una caduta provocata da un’insidia, non basta soltanto dimostrare l’esistenza dell’insidia, ma si devono prendere in considerazione anche una serie di ulteriori elementi soggettivi:
- PREVEDIBILITA’
- CONOSCENZA DEI LUOGHI da parte del danneggiato
IL CASO: un uomo cadeva su un cordolo di gomma in un campo da tennis riportando lesioni personali. Non riuscendo ad ottenere il risarcimento dei danni in sede stragiudiziale, agiva nei confronti dell’Associazione sportiva ma la domanda veniva respinta sia in primo grado che in appello, avendo i giudici ritenuto non sussistente la responsabilità dell’Associazione sportiva, essendo l’evento di danno causato dal caso fortuito ed inoltre perché il danneggiato conosceva i luoghi. L’uomo allora ricorreva per Cassazione
LA DECISIONE: la Cassazione ha rigettato il ricorso e ritenuto corretta la pronuncia della Corte territoriale, considerata coerente con la giurisprudenza di legittimità.
Nel caso di specie infatti era emerso, nel merito, dalle risultanze probatorie, che il cordolo sebbene fosse ricoperto da un telo, era ben visibile ed inoltre che la vittima era un frequentatore abituale del circolo e quindi conosceva perfettamente lo stato dei luoghi. Pertanto il danneggiato avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione.
Infatti la presenza di un’insidia non basta da sola a giustificare il diritto al risarcimento del danno perché bisogna considerare anche l’elemento soggettivo della PREVEDIBILITA’; quindi se l’insidia è in un luogo conosciuto dal danneggiato, questi deve
Comportarsi con maggiore prudenza. L’imprudenza accertata esclude il risarcimento perché integra il CASO FORTUITO.