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CIRCOLAZIONE STRADALE: LE SPESE STRAGIUDIZIALI COSTITUISCONO DANNO EMERGENTE

stragiudiziale

Con ordinanza del 13 marzo 2017 n. 6422 la Corte di Cassazione IV Sez. Civ. ha ribadito che le spese stragiudiziali nella circolazione stradale vanno ricomprese nella voce di DANNO EMERGENTE.

Il fatto:

un danneggiato a causa di sinistro stradale cedeva il proprio credito ad una carrozzeria; quest’ultima non avendo ottenuto alcun risarcimento in via stragiudiziale, conveniva in giudizio la Compagnia Assicuratrice che effettuava un’offerta di € 3.000,00 che non veniva accettata dall’attore.

Veniva quindi espletata una C.T.U. ed il Giudice di Pace, valutate tutte le risultanze, rigettava la domanda ritenendo la somma di € 3.000,00 congrua a risarcire tutti i danni e non riconosceva all’attore alcunché a titolo di rimborso delle spese per l’attività stragiudiziale.

La carrozzeria cessionaria del credito ricorreva in appello, che veniva respinto, proponeva quindi ricorso in Cassazione. Gli ermellini, dando continuità all’indirizzo giurisprudenziale della Corte in base al quale “le spese sostenute per l’attività stragiudiziale in materia di infortunistica stradale possono ingenerare una qualche confusione in quanto, ove tale attività non riesca ad impedire l’instaurazione del giudizio, i relativi esborsi finiranno con ogni probabilità per confluire nella più ampia voce delle spese legali (giudiziali)”; secondo la Corte, “la confusione rischia di aumentare in quanto la giurisprudenza, pur facendo riferimento alla figura del danno emergente, finisce per agganciare il relativo rimborso alla voce delle spese legali; al fine di impedire questo stato confusionale, gli ermellini hanno ritenuto di dover ribadire “…che il danno del quale è stato chiesto il risarcimento ha natura di danno emergente”.

Il giudice del merito dovrà quindi valutare ex ante l’utilità dell’attività del legale, in vista della ragionevole previsione dell’esito futuro del giudizio, cioè se il danno doveva essere liquidato nella fase amichevole, piuttosto che nel processo: “l’utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di  porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l’esito futuro del giudiziol’attività stragiudiziale, anche se svolta da un legale, è comunque un qualcosa di intrinsecamente diverso rispetto alle spese legali vere e proprie”.

 

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