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OMISSIONE DI SOCCORSO

fuga

IL DOLO EVENTUALE NEL REATO DI FUGA

La presenza di altri soggetti sul luogo del sinistro non solleva da responsabilità chi sia fuggito dopo aver causato il sinistro.

Il reato di fuga è previsto dall’art. 189 del Codice della Strada che punisce chi omette di prestare soccorso dopo aver provocato un incidente, senza alcun riferimento alla presenza sul posto di altre persone prontamente intervenute a prestare soccorso alla vittima.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n.32114/2017 ha affermato che, ai fini dell’integrazione del reato di fuga, è sufficiente il dolo eventuale.

Il caso:

un automobilista provocava due incidenti a breve distanza di tempo l’uno dall’altro, in entrambe le circostanze non si fermava a prestare soccorso ma riprendeva la marcia, allontanandosi dal luogo del sinistro e facendo perdere le proprie tracce. Una volta identificato veniva condannato per omissione di soccorso ma ricorreva per Cassazione adducendo di non essersi reso conto sul momento della necessità di assistenza della controparte danneggiata anche perché sul luogo del sinistro era presente altro soggetto che invece era intervenuto, l’automobilista riteneva quindi di dover essere sollevato da qualsiasi responsabilità.

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso, ritenendo del tutto irrilevanti le motivazioni addotte dall’automobilista ed inoltre che il giudice di merito avesse correttamente ritenuto sufficiente ai fini della condanna il fatto che la vittima avesse risentito lesioni personali e che l’imputato fosse fuggito, due aspetti sufficienti a dimostrare la consapevolezza dell’imputato di aver cagionato due sinistri idonei a provocare danni alla persona.

La Corte ha inoltre ricordato precedenti pronunce sul reato di fuga di cui all’art. 189, commi 6 e 7 C.d.S. che hanno affermato che si tratta di reato nel quale il dolo deve investire non solo l’evento dell’incidente ma anche il danno alla persona e la necessità di soccorso che ne deriva. Riguardo a tale ultimo aspetto del soccorso, in particolare, è sufficiente che l’agente accetti l’esistenza del reato rifiutando in maniera consapevole di accertare la sussistenza di elementi idonei a rendere il proprio comportamento penalmente rilevante in quanto costituente reato.

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