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In auto senza cinture di sicurezza, il risarcimento non è escluso

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Il risarcimento può essere ridotto ma non totalmente escluso nei confronti del terzo trasportato che viaggiava senza cintura di sicurezza al momento del sinistro, in quanto il nesso causale tra il comportamento del conducente del veicolo e l’evento lesivo subito dal passeggero, NON VIENE INTERROTTO dalla condotta colpevole del trasportato che non indossa la cintura di sicurezza

Tutt’al più, l’accertamento della condotta omissiva del passeggero può determinare una riduzione del risarcimento del danno per concorso di colpa ma non può mai valere ad escludere totalmente la responsabilità del conducente che è sempre responsabile del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2531/2019.

 

IL CASO:

Il trasportato danneggiato a causa di sinistro stradale, citava in giudizio la Compagnia assicuratrice, il proprietario ed il conducente del mezzo su cui viaggiava, al fine di sentirli condannare al risarcimento del danno.

La Compagnia assicuratrice si costituiva in giudizio negando la responsabilità del conducente l’autovettura, sulla scorta del fatto che la passeggera al momento del sinistro non indossava la cintura di sicurezza.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti al risarcimento del danno; la Compagnia assicurativa interponeva appello. La Corte territoriale stabiliva procedersi a nuova CTU, all’esito della quale riduceva del 30% l’importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, quale percentuale di concorso di colpa del 30% assegnato al terzo trasportato. Il terzo trasportato ricorreva per Cassazione per violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054, 2055 e 2056 Cc, per avere il Giudice d’appello escluso il nesso di causalità tra il comportamento del conducente ed il danno patrimoniale, a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.

LA DECISIONE:

il ricorso è stato accolto con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello, avendo gli Ermellini rilevato che “il comportamento colpevole del danneggiato non può in ogni caso valere ad interrompere il nesso causale tra la condotta del conducente del veicolo e la produzione del danno né vale ad integrare un valido consenso alla lesione ricevuta, vertendosi in materia di diritti indisponibili.

Può ammettersi tutt’al più che sussista un concorso di colpa tra conducente e terzo trasportato che comporta una riduzione del risarcimento ma non si può escludere totalmente la responsabilità del conducente del veicolo, che è comunque obbligato al risarcimento del danno.

Secondo la Corte, il Giudice di merito “non ha considerato che il conducente è responsabile dell’utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del passeggero, sicché la causazione del danno da mancato utilizzo è imputabile sia a lui che al passeggero. Si veda, al riguardo, Cass. n. 18177 del 2007: In materia di responsabilità civile, in caso di mancata adozione delle cinture di sicurezza da parte di un passeggero, poi deceduto, di un veicolo coinvolto in un incidente stradale, verificandosi un’ipotesi di cooperazione nel fatto colposo, cioè di cooperazione nell’azione produttiva dell’evento, è legittima la riduzione proporzionale del risarcimento del danno in favore dei congiunti della vittima. Ciò risponde, peraltro, alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, qualora la messa in circolazione di un veicolo in condizioni di insicurezza è ricollegabile oltre che all’azione o all’omissione del conducente, il quale deve controllare, prima di iniziare o proseguire la marcia, che questa avvenga in conformità delle normali norme di prudenza e sicurezza anche al fatto del trasportato, che ha accettato i rischi della circolazione, si verifica un’ipotesi di cooperazione colposa dei predetti nella condotta causativa dell’evento dannoso”.

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