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Responsabilità medica: negligenza ed imprudenza impediscono la non punibilità

La Legge n. 24/2017, cd. Legge Gelli-bianco, ha introdotto la non punibilità dei sanitari che abbiano rispettato le linee guida e la buona pratica clinico-assistenziale.

Ma la causa di non punibilità prevista dall’articolo 590 sexies c.p. per le ipotesi di responsabilità medica non si applica se vi è stata negligenza ed imperizia, così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 39733/2018, proprio alla luce dela fatto che l’art. 590 sexies c.p. prevede l’esclusione della punibilità soltanto se siano state rispettate le linee guida o le buone pratiche clinico-assistenziali, adatte a quel determinato caso.

 

IL CASO:

un medico, secondo operatore in equipe medica, veniva imputato per lesioni colpose e condannato sia in primo grado che in appello. Proposto ricorso per Cassazione, lo stesso veniva rigettato con conferma della condanna

Sia in quanto a suo carico erano stati accertati profili di colpa per negligenza esecutiva, per disattenzione nell’assolvere i compiti assegnatigli nell’equipe medica, sia in quanto il grado della colpa era risultato elevato, circostanza tale da non permettere l’operatività dell’articolo 590-sexies.

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