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Danno biologico terminale ufficializzato nelle tabelle di Milano

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Il danno biologico terminale è una categoria di danno di elaborazione giurisprudenziale ed ha recentemente trovato il suo riconoscimento ufficiale da parte dell’Osservatorio del Tribunale di Milano, che se ne è occupato per evitare duplicazioni nei risarcimenti, riconoscendolo come sottocategoria del cd. “danno terminale” insieme con il “danno da lucida agonia”.

Infatti le Tabelle di Milano per l’anno 2018, per come approvate lo scorso 14 marzo, prevedono i “Criteri orientativi per la liquidazione del danno terminale”, sezione che si pone come novità assoluta rispetto al passato.

Viene riconosciuta la risarcibilità del danno biologico terminale alla vittima di lesioni personale se, dopo un apprezzabile lasso di tempo dalle lesioni, sopraggiunga il decesso.

Obiettivi della novità:

  • Stabilire l’autonomia di questa voce di danno rispetto al danno da catastrofe, con il quale in passato era spesso confuso;
  • Uniformare la liquidazione del danno biologico terminale, secondo criteri validi per tutti:
    1. il danno terminale ricomprende al suo interno sia gli aspetti biologici (danno biologico terminale) che di sofferenza connessi alla percezione della morte imminente (danno da lucida agonia o catastrofale), al fine di evitare la duplicazione di voci risarcitorie. Dalla liquidazione deve essere esclusa la separata liquidazione del danno biologico temporaneo, poiché assorbita dalla voce principale;
    2. il danno terminale può essere riconosciuto il decesso intervenga dopo un massimo di giorni 100 dalle lesioni: si nega il danno biologico terminale se la morte è immediata o avviene poco dopo le lesioni.
    3. è necessario che il soggetto danneggiato abbia la percezione della morte imminente ed occorre fornirne la prova.
    4. il danno terminale da lesione tende a decrescere con il passare del tempo, pertanto si è predisposto un metodo tabellare che prevede, per i primi tre giorni un valore risarcitorio massimo di € 30.000, mentre per i successivi 97 giorni valori risarcitori decrescenti: da € 1000,00 per il quarto giorno fino a € 98,00 per il centesimo, valore pro die riconosciuto dalla tabella per il danno biologico A partire dal quarto giorno in poi, i valori sono personalizzabili in base al caso concreto.

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