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COLPA DEL MEDICO e RISARCIMENTO

medico

Deve sussistere un NESSO DI CAUSALITA’ tra la condotta ascrivibile al sanitario ed il danno subito dal paziente.

Prima di agire in giudizio ai fini dell’ottenimento del risarcimento dei danni subiti per colpa del medico, bisogna essere certi di poter dimostrare il nesso causale tra condotta del medico ed evento dannoso, è quindi preferibile verificare preventivamente la prova che confermi la sussistenza del nesso causale, evitando di intraprendere giudizi rischiosi.

Infatti, ai fini risarcitori, il paziente che lamenti danni subiti a causa della condotta negligente, imprudente ed imperita del medico ed agisca in giudizio per ottenerne il risarcimento, ha l’onere della prova a proprio carico: deve dimostrare che l’evento lesivo è stato determinato ed è imputabile al sanitario.

Il principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12490 / 2017.

IL CASO:

Tizio veniva ricoverato presso una struttura ospedaliera in quanto affetto da convulsioni , temporaneamente trasferito presso altra struttura per venire sottoposto ad esame Tac, rientra presso l’ospedale e viene accertata una frattura alla spalla, conveniva pertanto in giudizio l’ospedale.

I giudici di merito respingevano la domanda di risarcimento anche in grado di appello per mancanza della prova della sussistenza del nesso causale tra fatto ed evento.

Gli eredi di Tizio ricorrevano quindi in Cassazione ma la Suprema corte rigettava la domanda a causa della mancanza di prova circa l’integrità dell’apparato osseo al momento del ricovero, considerato anche che chi soffre di crisi convulsive sovente può provocarsi fratture, non essendo stata fornita la prova del collegamento tra il danno lamentato e la degenza presso la struttura ospedaliera.

La Corte, con la sentenza in esame, riporta alla regola generale vigente in materia di responsabilità professionale sanitaria in base alla quale incombe sull’attore l’onere della prova e, nel caso di specie, parte attrice doveva dimostrare che il paziente al momento del ricovero non presentava fratture e che la frattura fosse imputabile alla condotta dei medici che l’ebbero in cura presso la struttura ospedaliera.

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