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Vista Red: chi contesta la multa deve provare i difetti di conformità dell’apparecchio

Vista Red: chi contesta la multa deve provare i difetti di conformità dell'apparecchio

Vista Red è un sistema digitale di rilevazione delle infrazioni al passaggio con il semaforo rosso: una telecamera realizza un filmato digitale a colori che riprende il veicolo durante l’avvicinamento e l’attraversamento dell’incrocio. Il filmato viene memorizzato e non è manomettibile, per cui è in grado di offrire l’esatto accertamento della dinamica degli eventuali sinistri all’incrocio.

Chi riceva una multa per un’infrazione rilevata da Vista Red, può opporsi ma deve provare difetti di costruzione, funzionamento dell’apparecchiatura nonché la sua non conformità rispetto ai requisiti previsti nel decreto di omologazione.

Sulla regolarità dell’installazione, in caso di mancata specifica impugnazione da parte dell’opponente, fa piena prova il collaudo effettuato dai pubblici ufficiali.

La Corte di Cassazione, infatti, con ordinanza n. 25026/2017 ha chiarito che, in caso di opposizione alla sanzione elevata in seguito a rilevamento di infrazione al Codice della Strada a mezzo apparecchiature elettroniche, l’onere della prova incombe sull’opponente e non già sul Comune: l’opponente deve indicare in concreto perché l’ apparecchiatura utilizzata per la rilevazione non sarebbe conforme ai requisiti, di installazione o di funzionamento, previsti nel decreto di omologazione e come le eventuali mancanze possano avere inciso sulla rilevazione.

IL CASO:

una conducente riceveva la multa per attraversamento dell’incrocio con il rosso e la multa le veniva annullata in quanto il giudice di prime cure  aveva ritenuto che il Comune non avesse adeguatamente dimostrato in giudizio l’osservanza delle disposizioni per il montaggio dell’apparecchiatura Vista Red, utilizzata per il rilevamento, nonché le modalità di posizionamento e l’ubicazione esatta di essa. La pronuncia veniva confermata in appello.

La conducente dunque ricorreva per Cassazione. Il Comune evidenziava che l’apparecchiatura utilizzata è omologata dal Ministero dei trasporti e che era stata installata secondo le prescrizioni dell’omologa, come risulta dalla documentazione prodotta, tra cui il decreto di omologa e il verbale di collaudo.

LA DECISIONE:

la Corte ha preliminarmente richiamato alcuni precedenti (sentt. 4255 e 18825 del 2015): “in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell’infrazione debba contenere, a pena di nullità, l’attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l’uso“.

Ha poi affermato che l’efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto e sulla base di circostanze allegate dall’opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, oppure situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento.

Quindi il giudice dell’appello ha erroneamente ritenuto che spettasse all’ Ente locale l’onere di provare una particolare attenzione posta sul montaggio del sistema, nonché le modalità di posizionamento e ubicazione. Si tratta di un onere probatorio che la normativa non richiede.

Il ricorso veniva pertanto accolto.

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