Occorre valutare caso per caso se la responsabilità sia dell’ente proprietario o gestore della strada o se il sinistro sia dovuto al caso fortuito.
Infatti l’imprevisto ed improvviso attraversamento del cane viene generalmente considerato caso fortuito, quando l’ente proprietario/gestore della strada dimostri di aver messo in atto tutte le misure volte ad evitare l’ingresso di animali sulla strada, ad esempio installando una recinzione o comunque una barriera e che la stessa era in buono stato di manutenzione e quindi utile allo scopo.
La giurisprudenza della corte di Cassazione sul punto ha chiarito in passato che: “tutte le volte che l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell’intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi, si configura il caso fortuito” (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. 11517/13). In altre parole, l’ente gestore/proprietario della strada è tenuto all’ordinaria diligenza, non potendosi esigere sempre interventi tempestivi. Ad ogni modo, il giudice dovrà valutare di volta in volta il singolo caso concreto.
ALTRE IPOTESI DI CASO FORTUITO:
Ci sono altri casi in cui il proprietario/gestore della strada è esente da responsabilità per caso fortuito, trattandosi di situazioni impossibili da controllare:
- un cane che vaghi lungo la strada perché abbandonato lì dal proprietario e che solo in un secondo momento attraversi la carreggiata provocando un sinistro;
- oggetti caduti o gettati sulla strada dalle auto in corsa;
- pneumatico lasciato sulla strada.