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ACQUISTO AUTO USATE – OCCHIO ALLA GARANZIA!

garanzia

In caso di acquisto di un veicolo usato, bisogna prestare particolare attenzione alla GARANZIA.

Infatti se il venditore è una concessionaria ovvero un salone multimarca, si ha comunque diritto alla garanzia di Legge di 24 mesi, anche se si acquista un usato, che può essere eventualmente ridotta fino a 12 mesi, limite minimo per legge al di sotto del quale qualunque pattuizione è nulla, e comunque solo previo accordo con l’acquirente. (D.Lgs. n. 206/2005).

. Se invece l’acquirente è una Società o un libero professionista che acquista l’auto per la propria attività o, se il venditore è un privato, l’unica tutela è costituita dal Codice civile e quindi si avrà la garanzia del venditore che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso cui è destinata (per es.: il motore rotto) o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore (per es. il contachilometri riportante un chilometraggio inferiore rispetto a quello effettivo).

Il motivo di tale differente regime delle garanzie discende dalla circostanza che la garanzia di conformità,di Legge, operante per 24 mesi, è stata posta dal legislatore a tutela del consumatore, inteso come persona fisica che agisce per fini propried estranei alla sua attività, nei confronti dei commercianti professionisti.

Ma attenzione! Anche in caso di usato cd. “garantito” per 24 mesi, perché acquistato da un concessionario o altro operatore simile, bisogna tenere ben presenti alcune indicazioni per evitare sorprese:

  • Perché la garanzia risulti effettivamente operante, occorre che il venditore rilasci una determinata documentazione: è necessario un contratto scritto da cui risultino con chiarezza i dati del venditore e la durata della garanzia. Sarebbe opportuno far inserire nel contratto le indicazioni riguardanti il numero di precedenti proprietari del mezzo, l’esatto chilometraggio e, in base a tali elementi, quali guasti ci si può ragionevolmente aspettare. E’ bene inoltre richiedere la dichiarazione di conformità in cui siano specificati tutti gli interventi ritenuti necessari subito dopo l’acquisto. E’ bene inoltre richiedere la consegna del libretto dei tagliandi.
  • Se in seguito all’acquisto si scopre un difetto, ci sono 60 giorni di tempo per dichiararlo al venditore (meglio se tramite raccomandata con avviso di ricevimento), il quale ha diritto di scegliere l’officina che dovrà occuparsi della riparazione che riterrà più conveniente.
  • Se il venditore ha correttamente informato l’acquirente circa le riparazioni da effettuare dopo l’acquisto, i relativi costi dovranno essere sostenuti proprio dall’acquirente. In caso contrario, spetterà al venditore provvedere alla riparazione, fatto salvo il diritto di richiedere all’acquirente un contributo per la riparazione (sulla base dei chilometri percorsi dopo l’acquisto) o reperire un ricambio usato e revisionato.
  • Se con l’acquisto viene fornita anche una polizza guasti che copre i guasti meccanici non prevedibili al momento della vendita ma la Società che fornisce il servizio non intenda provvedere alla riparazione, sarà il venditore a doversi fare carico della riparazione stessa e dimostrare che non si tratta di difetto di conformità.

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