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Responsabilità medica: morte del paziente

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Non sempre è imputabile al medico il decesso del paziente, anche se sia accertata la VIOLAZIONE DELLE LINEE GIUDA: il sanitario non può essere ritenuto responsabile se il paziente non si sarebbe potuto salvare nemmeno se fossero state seguite alla perfezione la prassi e le linee guida.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 43794/2018: per poter stabilire se il medico sia o meno responsabile del decesso del paziente occorre preliminarmente accertare se il danno subito dal paziente non si sarebbe verificato qualora il medico avesse agito diversamente.

IL CASO: un uomo si presentava in Ospedale presso la guardia medica con forti dolori al torace e sintomi collegabili ad un infarto. Il medico non aveva effettuato l’elettrocardiogramma e veniva accertato che non contattava il servizio UTC. Il paziente moriva poco dopo.

Gli eredi agivano in giudizio contro il medico e, nel merito, veniva accertato che le omissioni e le negligenze contestate al medico non avevano un nesso causale con la morte del paziente poiché nel lasso di tempo intercorso tra l’arrivo dell’uomo presso la guardia medica ed il suo decesso non sarebbe stato possibile effettuare una diagnosi utile né tantomeno evitare l’evento morte. Veniva allora proposto ricorso per Cassazione

LA DECISIONE: chiamati a pronunciarsi sula vicenda, gli Ermellini hanno rilevato che la Corte territoriale aveva correttamente escluso la responsabilità del sanitario sulla base delle risultanze peritali in quanto la condotta del medico, anche se non conforme alla buona pratica, non aveva determinato causalmente l’evento morte del paziente: quest’ultimo era affetto da grave ipertrofia eccentrica cardiaca, pertanto il decesso si sarebbe comunque verificato oltre ogni ragionevole dubbio.

In altre parole, la violazione delle linee guida da sola non basta par ritenere il medico responsabile: ai fini dell’accertamento della responsabilità professionale sanitaria non è sufficiente dimostrare che non erano state seguite le linee guida ma occorre determinare sopra ogni ragionevole dubbio che ci sarebbe stato un esito diverso (nel caso di specie il paziente non sarebbe deceduto) se il medico avesse operato in maniera differente. Non vale ad affermare la responsabilità del medico neanche il mancato utilizzo del defibrillatore in merito al quale la Suprema Corte conferma come, correttamente, i giudici dell’appello abbiano evidenziato che gli eventi ischemici miocardici si distinguono in defibrillabili e non defibrillabili e, nel caso in esame, l’esito infausto si sarebbe verificato comunque, in quanto le condizioni gravi del paziente, “anche ove si fosse trattato di un evento aritmico defibrillabile non avrebbero consentito una risposta ed un ripristino di una attività elettrica efficace.

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