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Incidente provocato da mancanza di stop: esclusa responsabilità del comune

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11023/2018 ha chiarito che non si può ritenere responsabile l’amministrazione comunale in caso di sinistro verificatosi in prossimità di incrocio sprovvisto del cartello di stop perché GLI AUTOMOBILISTI, IN PROSSIMITÀ DELLE INTERSEZIONI STRADALI DEVONO SEMPRE E COMUNQUE ATTRAVERSARE L’INCROCIO CON PRUDENZA, anche in assegna della segnaletica ed il nesso causale tra la condotta omissiva del Comune e l’incidente deve essere provato dal danneggiato.

IL CASO

Tizio e Caia, danneggiati a causa di incidente stradale, citavano in giudizio Sempronia, per aver provocato il sinistro non concedendo la precedenza all’incrocio, nonché l’amministrazione comunale per aver rimosso il cartello di “STOP” che invece era presente in precedenza su quell’incrocio.

In primo grado la domanda veniva rigettata in quanto il Giudice di Pace aveva ritenuto Tizio responsabile del sinistro.

Tizio e Caia proponevano appello e il Tribunale condannava l’altra conducente, Sempronia, e la sua compagnia al risarcimento danni in favore del conducente Tizio e la compagnia assicurativa di quest’ultimo a risarcire la trasportata Caia.

Veniva esclusa completamente qualsiasi responsabilità in capo al Comune perché a parere del Giudice la mancanza del segnale di Stop non costituiva elemento causale del sinistro.

Tizio e Caia ricorrevano per Cassazione assumendo la contraddittorietà della motivazione della sentenza avendo il Tribunale riconosciuto che sul luogo del sinistro era stato rimosso il segnale di “Stop” ed escluso poi che ci fosse un nesso causale tra la mancanza dello “Stop” ed il sinistro.

Inoltre, il Giudice dell’appello avrebbe errato escludendo che il Comune avesse l’obbligo di segnalare il mutamento della segnaletica, quindi, secondo la difesa, la condotta omissiva dell’amministrazione fu certamente causa o concausa del sinistro.

LA DECISIONE DELLA CORTE:

La Cassazione ha rigettato il ricorso innanzitutto affermando che stabilire se la condotta dell’amministrazione comunale abbia o meno provocato il danno, è un accertamento di fatto che esula dalla competenza della Corte che dà il proprio giudizio sulla legittimità; poi

Affermando che fosse errato quanto ritenuto dai ricorrenti: cioè che l’amministrazione comunale, in quanto “custode” dei beni comunali ai sensi dell’art. 2051 c.c., avrebbe avuto l’obbligo di vigilare sui beni affidati alla sua custodia e che, nel caso di specie, il danno sarebbe stato provocato proprio dalla cosa in custodia a causa di un difetto di vigilanza del Comune che avrebbe dovuto risponderne.

In realtà la sentenza impugnata ha escluso che fosse stata la mancanza del segnale di Stop a provocare lo scontro tra i due veicoli, e la mancanza di nesso causale tra la cosa ed il danno rende inapplicabile l’evocato art. 2051 del Codice Civile.

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