Il medico può approfittare della transazione tra paziente e struttura sanitaria ma deve dimostrare l’effettiva manifestazione di volontà: bisogna valutare tutte le risultanze processuali da cui sia desumibile inequivocabilmente la sua volontà in tal senso.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione con sentenza n. 22800/2018 precisando gli effetti che ricadono sul medico: “spetta al giudice del merito verificare quale sia l’effettiva portata contenutistica del contratto; e, ove uno dei debitori dichiari di volerne profittare, dovrà anche dar conto degli elementi da lui forniti al fine di dimostrare l’effettiva e concreta manifestazione di tale volontà“.
IL CASO:
i genitori di un bambino ridotto in stato vegetativo a causa di errore medico durante il parto agivano in giudizio per il risarcimento del danno nei confronti del medico e della struttura sanitaria.
In corso di causa veniva raggiunto accordo transattivo con la casa di cura e la compagnia assicurativa. Veniva però stato condannato il medico, anche se il medesimo non aveva dovuto risarcire alcunché poiché i giudici avevano ritenuto che l’atto di transazione sottoscritto dai genitori con la casa di cura riguardasse l’intera obbligazione risarcitoria e non solo il pregiudizio ascritto alla struttura sanitaria.