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ECOGRAFIA MORFOLOGICA SBAGLIATA

eco

Se il medico che esegue l’ecografia morfologica non si accorge che il nascituro è privo di un arto,

nessun risarcimento.

 

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9251/2017 ha stabilito che l’assenza di un arto nel nascituro non consente l’interruzione volontaria della gravidanza, pertanto qualora il sanitario che ha eseguito l’ecografia morfologica erri non rilevando l’assenza di un arto, da tale errore non discende per i genitori il diritto a richiedere il risarcimento del danno.

Il caso:

una coppia di coniugi agiva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni a causa dell’ errore medico consistente nel non aver il ginecologo rilevato, nell’eseguire l’ecografia morfologica, che il nascituro non aveva la mano sinistra.

La domanda veniva rigettata in primo grado con conferma in appello, pertanto i genitori del piccolo ricorrevano in Cassazione ma il ricorso veniva respinto.

La decisione:

la Suprema Corte ha ritenuto che:

1) i giudici di merito avessero applicato correttamente i principi relativi al tema della responsabilità medica da nascita indesiderata, rifacendosi ai principi affermati dalle Sezioni Unite: incombe sul genitore che agisca in giudizio per richiedere ed ottenere il risarcimento del danno l’onere della prova dovendo fornire la prova che la madre, se  fosse stata tempestivamente informata dell’anomalia fetale, avrebbe esercitato la facoltà d’interrompere la gravidanza, in presenza delle condizioni di legge. Tale onere può essere assolto presuntivamente in base ad elementi di prova, mentre grava sul medico la prova contraria.

2) i giudici di merito avessero correttamente ritenuto, sulla base delle risultanze processuali e della normativa vigente in materia, che nel caso di specie non ricorresse grave pericolo per la salute psichica della madre tale da legittimare l’ interruzione della gravidanza.

3) gli ermellini hanno infine ribadito che il nostro ordinamento prevede l’aborto come forma di tutela della salute psico-fisica della donna, al contrario non ammette il c.d. “aborto eugenetico”, prescindente dal “serio” o dal “grave pericolo” per la “vita” o la “salute fisica o psichica” della donna.

L’interruzione della gravidanza “non è mezzo per il controllo delle nascite”, come già affermato dalle Sezioni Unite (vedi Cass., Sez. Un., 22/12/2015, n. 25767).

Infatti nel nostro ordinamento l’aborto è ammesso:

  1. ENTRO I PRIMI 90 GIORNI della gravidanza se vi sono “previsioni di anomalie o malformazioni del concepito”, o se la prosecuzione della gravidanza o il parto comportino un “serio pericolo” per la “salute fisica o psichica” della gestante (L. n. 194 del 1978, art. 4);

  2. DOPO I PRIMI 90 GIORNI della gravidanza solo eccezionalmente:

  • se la gravidanza o il parto comportino un “grave pericolo” per la “vita della donna” ;

  • se siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un “grave pericolo” per la “salute fisica o psichica della donna”.

Ne discende che l’interruzione volontaria di gravidanza è diretta solo ad evitare un pericolo per la salute della gestante, le malformazioni o anomalie del feto rilevano solo qualora possano causare un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donnae non sono considerate con riferimento al nascituro.

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