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Responsabilità medica e cure alternative

Responsabilità medica e cure alternative

Per la condanna del medico che propone al malato di cancro cure alternative occorre valutare il nesso di causalità ed il giudizio controfattuale

Nel caso in cui un malato venga convinto dal medico a curarsi con la medicina ayurvedica e da ciò subisca gravi conseguenze o addirittura il decesso, perché il medico possa essere condannato occorre indagare in concreto ed escludere se il malato con le terapie tipiche della medicina tradizionale (trattandosi di tumore chemio e radio terapie) sarebbe guarito o quantomeno avrebbe avuto maggiori probabilità di sopravvivere più a lungo.

IL CASO: è stata recentemente sottoposto al vaglio della Corte di Cassazione (che si è pronunciata con sentenza n. 7659 del 16.02.2018) la vicenda di Tizio, malato di tumore, curato con medicina ayurvedica e deceduto.

Gli eredi di Tizio agivano in giudizio nei confronti del medico al fine di ottenere il risarcimento del danno per avere il medico causato la morte di Tizio convincendolo a non sottoporsi ad intervento chirurgico bensì a curarsi con medicinali ayurvedici.

La sentenza impugnata aveva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione.

LA DECISIONE DELLA CORTE: gli Ermellini hanno precisato che in tema di responsabilità medica occorre formulare il giudizio controfattuale e cioè accertare lo stato della malattia del paziente all’inizio e la successiva evoluzione e ipotizzare se l’evento lesivo si sarebbe potuto evitare o almeno posticipare; per poter procedere in tale senso, occorre necessariamente individuare la causa dell’evento. Ciò in quanto, nel giudizio controfattuale, la causa dell’evento è l’antecedente senza il quale l’evento stesso non si sarebbe verificato.

In sostanza il Giudice deve verificare i fatti concreti per poter stabilire se la condotta omissiva del medico sia stata condizione necessaria al verificarsi dell’evento lesivo.

A parere della Suprema Corte, nel caso in esame, il Giudice aveva totalmente omesso di valutare se il paziente deceduto, praticando le terapie “classiche” sarebbe guarito, sarebbe sopravvissuto più a lungo o avrebbe sofferto di meno. Invece si era soffermato soltanto sulla condotta del sanitario, cercando di indagare se questi avesse o meno convinto il paziente a rinunciare alle cure tradizionali.

Pertanto la sentenza impugnata è stata ritenuta priva di motivazione e rinviata al giudice civile competente.

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