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RESPONSABILITÀ MEDICA PRESUNTA

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Se l’attività svolta dai sanitari è ASTRATTAMENTE IDONEA a provocare il danno lamentato dal paziente, la responsabilità contrattuale si presume ai sensi dell’art. 1218 c.c.

L’onere probatorio in capo al paziente danneggiato consiste nel fornire la prova della sussistenza del contratto con la struttura sanitaria ed il danno.

Dal canto suo, per difendersi, la struttura sanitaria dovrà provare che tutta l’attività svolta nei confronti di quel paziente, è stata conforme alla miglior scienza ed esperienza e che il danno subito dal paziente sia originato da cause estranee alla condotta dei medici e dovuto a fatti imprevedibili ed inevitabili del tutto indipendenti dalla condotta degli operatori sanitari e quindi a caso fortuito.

È quanto affermato dal Tribunale di Napoli con sentenza n. 10732/2019 con cui il giudice ha appunto affermato che, se il danneggiato prova il contratto e il danno, si deve ritenere che il nesso causale tra l’inadempimento medico e le lesioni lamentate sussiste presuntivamente in base al criterio del “più probabile che non”.

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