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Errore di chirurgia estetica: come dimostrare il danno psicologico

Responsabilità medica: risarcimento per conseguenze psicologiche dovute a intervento di chirurgia estetica mal riuscito

Un intervento di chirurgia estetica che non produce il risultato sperato, andando a peggiorare la situazione che invece si voleva migliorare, può provocare nel paziente un grave stato di depressione.

La vittima dell’intervento mal riuscito, può ottenere il risarcimento del danno anche psicologico soltanto fornendone la prova. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 25109/2017

IL CASO:

Tizia, modella di professione, sottopostasi ad un intervento di chirurgia plastica non riuscito, conveniva in giudizio la clinica ed il chirurgo estetico, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, subiti a causa dell’intervento.

Il primo grado del giudizio si era concluso con la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni nei confronti dell’attrice, confermata nel successivo grado di appello, con condanna al versamento di ulteriori somme in favore di Tizia.

Tizia proponeva ricorso per Cassazione in quanto i giudici del merito non avevano tenuto conto né del danno da perdita di chances (dovuto al fatto che la medesima non avrebbe più potuto svolgere il lavoro di modella), né del danno psichico (sindrome depressiva) provocati dalle lesioni permanenti subite a causa dell’errato intervento.

LA DECISIONE:

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso in quanto la corte territoriale avrebbe valutato correttamente gli effetti e le conseguenze dell’operazione chirurgica sul piano del danno psicologico e ha ritenuto prive di fondamento le censure addotte dalla difesa di Tizia in quanto:

  • QUANTO ALLA PREDITA DI CHANCES: non era stato assolto l’onere probatorio di fornire “elementi obiettivi di valutazione dell’entità dei suoi guadagni all’epoca dei fatti di causa e dei suoi contatti e della sua introduzione nel mondo della moda al fine di consentire un giudizio prognostico sulla possibile perdite derivate dall’intervento chirurgico“. I giudici di merito, a parere degli Ermellini, hanno quindi correttamente escluso, nel caso di specie, che la sussistenza delle cicatrici antiestetiche precludessero l’attività di modella di capi di abbigliamento, stante le risultanze delle fotografie prodotte in atti.
  • QUANTO AL DANNO PSICOLOGICO: la richiesta di risarcimento del danno per la “grave malattia psichica di tipo depressivo“, che avrebbe compromesso la serenità della ricorrente, non poteva venire accolta, come in effetti non lo è stata, in quanto infondata poiché la consulenza tecnica d’ufficio relativa all’”esagerata e compulsiva attenzione al proprio aspetto fisico” è del tutto generica e non provata.

L’ORDINANZA:

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE III CIVILE

Ordinanza 24 maggio – 24 ottobre 2017, n. 25109

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

 

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27883/2014 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. AVEZZANA 31, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO DE DOMINICIS, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIANFRANCO COPPEDE’ giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CLINICA SAN CARLO CASA DI CURA PRIVATA SPECIALISTICA SPA, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott.ssa B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVUOR 17, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ROMA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO FRANCESCO GALANTINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.C.P.F.J., PUBBLICO MINISTERO PROCURA GENERALE CORTE APPELLO MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3194/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 20/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Svolgimento del processo

che:

con atto di citazione notificato il 2 e il 12.10.1995 B.S. ha convenuto davanti al Tribunale di Monza la s.p.a. Clinica S. Carlo, di Paderno Dugnano e il Dott. D.P.C.F.I., chirurgo estetico, chiedendo il risarcimento dei danni subiti a seguito di un intervento di ingrandimento del seno, liposuzione delle cosce e rinoplastica, il primo dei quali aveva dato risultati negativi, residuando cicatrici deturpanti, che non era stato possibile eliminare, nonostante due successivi interventi chirurgici riparatori. Ciò le aveva provocato gravi danni, patrimoniali e non patrimoniali, considerato che essa, appena ventenne all’epoca del fatto, aveva iniziato l’attività di indossatrice e di dimostratrice di capi d’abbigliamento prodotti dall’azienda di famiglia. I convenuti si sono costituiti, il D.C. negando la sua responsabilità e la Clinica S. Carlo eccependo la sua carenza di legittimazione passiva, poichè il chirurgo non era suo dipendente o collaboratore, ma utilizzava episodicamente la Clinica per gli interventi sui suoi pazienti;

esperita l’istruttoria anche tramite CTU, con sentenza n. 1630 del 2001, il Tribunale di Monza ha condannato i convenuti, in via solidale, a pagare in risarcimento dei danni la somma complessiva di Lire 229.993.000, oltre interessi dalla data della sentenza. Proposto appello principale dalla B. e incidentale dalla Casa di cura, e rimasto contumace il D.C., con sentenza 28 ottobre-28 novembre 2003 n. 3273 la Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma, ha condannato gli appellati a pagare, in aggiunta alle somme liquidate dal Tribunale, Euro 15.000,00 in risarcimento dei danni patrimoniali ed Euro 5.834,00, in rimborso dei costi di un intervento chirurgico riparatore, non liquidati in primo grado; oltre rivalutazione monetaria ed interessi su entrambe le somme. Con atto notificato il 7.1.2005 la B. ha proposto un motivo di ricorso per cassazione e la Clinica ha spiegato ricorso incidentale;

con sentenza del 19 maggio 2009 la Corte di Cassazione respingeva il ricorso incidentale della Casa di cura, accogliendo quello di B.S. sulla liquidazione dei danni, cassando con rinvio la sentenza della Corte con atto di riassunzione l’attrice richiedeva la condanna dei convenuti al maggior risarcimento dell’importo di Euro 2.586.000, al netto degli importi ricevuti in esecuzione delle sentenze di primo e secondo grado (di cui Euro 2.200.000 per mancato guadagno e perdita di chances, Euro 30.900 per spese mediche ed Euro 486.000 per danno non patrimoniale);

la Corte d’Appello di Milano con decisione depositata il 20 agosto 2014 in accoglimento della domanda attorea condannava i convenuti a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, ulteriori somme, confermando nel resto la decisione, condannando i convenuti al pagamento delle spese di secondo grado e compensando quelle del giudizio di cassazione e di quello di rinvio;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione B.S. sulla base di un unico articolato motivo. Resiste in giudizio la clinica San Carlo-Casa di cura specialistica S.p.A., con controricorso. La ricorrente deposita memorie ex art. 380 bis c.p.c..

Motivi della decisione

che:

con l’unico articolato motivo di ricorso B.S. lamenta violazione degli artt. 2043, 2059 e 1226 c.c. e nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132, nonchè violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, deducendo che la motivazione della Corte territoriale appare illogica e contraddittoria e viola i principi in materia di risarcimento del danno patrimoniale, con particolare riferimento all’art. 1226 c.c., che riguarda la valutazione equitativa. Rileva che essendosi formato giudicato interno a seguito del rigetto da parte della Corte di Cassazione del terzo motivo di ricorso incidentale della Clinica San Carlo, deve ritenersi provato che l’attrice avesse iniziato l’attività di modella e fotomodella per la pubblicità di capi di abbigliamento. Conseguentemente, una consistente voce di risarcimento era costituita dalla perdita della possibilità di svolgere e incrementare tale attività (perdita di chances) e ciò sia a causa delle lesioni permanenti riscontrate, sia per la grave malattia psichica di tipo depressivo, che avrebbe compromesso la serenità necessaria ad affrontare la professione in oggetto. Secondo la ricorrente, sulla base del materiale probatorio, in particolare, le dichiarazioni dei testi escussi, ricorrevano sufficienti elementi per procedere ad una valutazione, in via equitativa, del danno da perdita di chances. Al contrario la motivazione della Corte territoriale risulta illogica e contraddittoria e, pertanto, nulla ai sensi dell’art. 132 c.p.c.. Sotto altro profilo la Corte avrebbe erroneamente disatteso la valutazione del danno alla vita di relazione nella misura del 50% espressa dal consulente d’ufficio al quale era stato richiesto di considerare le attuali condizioni dell’attrice e il danno biologico residuato (quesiti 5 e 8 dell’incarico peritale). Pertanto, l’attenzione esagerata e compulsiva al proprio aspetto fisico, legata ai residuati cicatriziali rappresentava un pregiudizio alla vita di relazione erroneamente ridimensionato dai giudici di merito rispetto alla percentuale indicata dal consulente, sulla base di una motivazione illogica che non tiene conto degli effetti di cicatrici deturpanti;

il ricorso, che pure presenta evidenti profili di inammissibilità, va rigettato. Quanto ai profili di inammissibilità va rilevato che, con riferimento alla dedotta (seppur non specificata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3) violazione di legge, riferita agli artt. 2043, 2059 e 1226 c.c., risulta del tutto omessa la precisazione del profilo sotto il quale si è verificata la violazione delle prime due norme, che non vengono richiamate nel corpo dell’atto e i cui principi non vengono direttamente censurati. Va richiamato l’orientamento giurisprudenziale che richiede, a pena di inammissibilità, che oltre all’indicazione delle norme violate, il ricorso contenga specifiche argomentazioni tese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie. In assenza di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice di merito per risolvere le questioni giuridiche e non di fatto, il ricorso è inammissibile (Cass. 8 marzo 2007 n. 5353). Nello stesso modo è inammissibile la doglianza relativa alle incongruenze argomentative della decisione, impugnata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e art. 132 c.p.c., essendo evidente che la decisione impugnata presenta un’argomentazione completa e logica, mentre il motivo consiste sostanzialmente in una censura di insufficiente e contraddittoria motivazione che non è consentita dalle norme richiamate, che si riferiscono all’assenza di motivazione e neppure dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile alla fattispecie in esame, dal quale è scomparso ogni riferimento letterale alla motivazione della sentenza e ai vizi di insufficienza e contraddittorietà della stessa e ciò in quanto l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità si esaurisce nella mancanza assoluta di motivazione, sotto l’aspetto materiale o nella motivazione apparente, ipotesi queste pacificamente non ricorrenti nel caso in esame;

sulla base di tali premesse non è ritualmente dedotta la censura con la quale (pagina 17 ricorso) la ricorrente richiama il disposto dell’art. 1226 c.c., in tema di valutazione equitativa del danno, censurando, però, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della sentenza, assumendo l’esistenza di un giudicato interno in ordine al fatto che l’attrice “avesse iniziato l’attività di modella e fotomodella”;

le censure sono, come anticipato, destituite di fondamento poichè Corte territoriale ha correttamente evidenziato che poichè l’annullamento della precedente decisione è stato determinato da vizi della motivazione, indicando i punti di carenza o contraddittorietà, il giudice del rinvio conserva i poteri di indagine e valutazione della prova, nell’ambito dello specifico capo della sentenza di annullamento, con l’onere di giustificare il proprio convincimento secondo lo schema enunciato dalla sentenza. Sotto tale profilo questa Corte di legittimità, in sede di annullamento, aveva precisato che permane “l’onere dell’attrice di fornire elementi obiettivi di valutazione dell’entità dei suoi guadagni all’epoca dei fatti di causa e dei suoi contatti e della sua introduzione nel mondo della moda al fine di consentire un giudizio prognostico sulla possibile perdite derivate dall’intervento chirurgico”. La Corte territoriale ha ritenuto che tale onere non fosse stato assolto, con motivazione puntuale e adeguata, rilevando che il materiale probatorio costituito da documentazione, dichiarazioni testimoniali ed esiti dell’interrogatorio formale (profili non sindacabili in questa sede, perchè rimessi alla esclusiva valutazione del giudice di merito) non consentiva di ritenere provato che l’attrice esercitasse professionalmente l’attività di testimoniai di case di moda e che al più la stessa svolgesse attività pubblicitaria per conto dell’azienda materna, mancando, però, ogni elemento per individuare il corrispettivo che le veniva corrisposto “nulla essendo dato conoscere, nè sui compensi percepiti, nè sulle sue quotazioni come modella, il che preclude la quantificazione del guadagno, tanto più negli elevati termini pretesi in totale assenza di riscontri obiettivi… difettando anche la base di calcolo su cui stimare il possibile incremento futuro di guadagni”. Con autonoma motivazione ha poi escluso in concreto che la sussistenza delle tracce somatiche di carattere antiestetico precludesse l’attività di modella di capi di abbigliamento con le modalità risultanti dalle fotografie in atti. Sulla base di tali elementi ha confermato la liquidazione equitativa pari ad Euro 25.000;

la ricorrente lamenta, altresì, la inadeguata valutazione della incidenza della “grave malattia psichica di tipo depressivo”(pagina 18 del ricorso) che avrebbe compromesso la serenità necessaria ad affrontare la professione di modella in quanto i “residuati cicatriziali creano una esagerata compulsiva attenzione al proprio aspetto fisico togliendo al soggetto la serenità necessaria all’attività lavorativa un tempo intrapresa”. Il pregiudizio dedotto va ricondotto all’ipotesi di danno alla capacità reddituale determinato da una menomazione psichica permanente che incide, sia sul danno biologico, che sul danno patrimoniale;

il rilievo difetta di autosufficienza perchè la ricorrente avrebbe dovuto allegare e trascrivere il contenuto dell’originario atto di appello al fine di evidenziare di avere sottoposto alla Corte territoriale tale specifico profilo relativo al danno patrimoniale, poichè i giudici di merito motivano esclusivamente ritenendo quale unico fatto ostativo allo sviluppo della carriera di fotomodella, la natura e le caratteristiche delle cicatrici al seno, senza valutare l’eventuale rilevanza della malattia psichica. In ogni caso, la doglianza è infondata poichè il passaggio della consulenza d’ufficio relativo alla rilevanza della “esagerata e compulsiva attenzione al proprio aspetto fisico” è assolutamente generico, come in effetti lo erano – a monte – i quesiti sottoposti al consulente, che si leggono a pagina 4 del ricorso;

per quanto detto del tutto inammissibili sono le doglianze relative alla valutazione del materiale probatorio trattandosi di profilo non valutabile in sede di legittimità (pagine 19-25 del ricorso);

analogamente, con riferimento al danno non patrimoniale, privo di fondamento è il rilievo relativo alla mancata valutazione delle danno biologico che la ricorrente assume essere stato determinato dal consulente nella misura del 50% nella parte in cui lo stesso si riferisce alla danno alla vita di relazione. Al contrario, il giudice del rinvio ha valutato tutti i profili evidenziati dalla Corte di Cassazione considerando che le traversie sopportate per il effetto degli interventi chirurgici, oltre che provocare tracce somatiche antiestetiche, hanno determinato una sofferenza psicosomatica, valutando i vari effetti e operandone una gradazione nel tempo, considerando che la depressione è andata diminuendo fino a stabilizzarsi in un equilibrio, comunque, di sofferenza permanente e determinando tale danno biologico complessivo nella misura del 15%, in considerazione delle ripercussioni sul piano estetico e psichico che riguardano i profili fisici, psichici e relazionali. Tali operazioni si innestano su una consulenza di ufficio che conclude ritenendo che il danno biologico complessivo è quantificabile con difficoltà e va stabilito in via equitativa, quale risultante di una pluralità di condizioni, come lo stato di ansia, di insicurezza, la compromissione della sfera affettiva in generale ed il rapporto con l’altro sesso. In tale ambito, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale, il riferimento operato dal consulente ad un danno alla vita di relazione attuale del 50%, possibile di riduzione solo dopo adeguato trattamento psicoterapeutico, costituisce un profilo giuridico e non medico legale, comunque non vincolante per il giudice del merito e che riguarda il profilo dinamico dell’originaria categoria del danno biologico, come lesione alla integrità psicofisica del danneggiato. Sotto tale profilo la valutazione operata dalla Corte territoriale è assolutamente adeguata poichè si riferisce a tutti i diversi profili del danno non patrimoniale, valutandoli complessivamente e nell’evoluzione del profilo psichico della patologia riscontrata, cui si aggiunge il danno estetico nei termini correttamente evidenziati dai giudici di merito;

infine, le ulteriori censure contenute nella parte finale del ricorso (pagine 27-30) sono inammissibili, trattandosi di rilievi che riguardano la adeguatezza e la logicità della motivazione, preclusi, per quanto si è reiteratamente puntualizzato, dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, n. 5, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, 24 Maggio 2017
Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2017.

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