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INCROCIO – CHI PASSA PER PRIMO?

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Urti evitabili se si ha ben chiaro chi ha la precedenza all’incrocio!

All’incrocio non sempre il veicolo che proviene da destra ha diritto di passare prima di chi invece proviene da sinistra: esiste infatti la regola della cosiddetta precedenza di fatto che – finalizzata a prevenire il rischio d incidenti stradali – impone comunque di far passare prima chi, a prescindere dalla provenienza, abbia già occupato la strada.

Questo perché la principale regola del codice della strada – prima ancora di quella relativa al diritto di precedenza – è di non mettere in pericolo l’incolumità degli automobilisti e dei pedoni, a prescindere poi dal fatto che questi abbiano o meno rispettato il codice della strada. Ecco che, allora, chi viene da sinistra può vantare il diritto alla precedenza (rispetto a chi sta arrivando da destra) se ha già impegnato l’incrocio e, in caso di incidente, può rivendicare il risarcimento del danno dall’assicurazione. È quanto chiarito di recente dalla Suprema Corte con la sent. n. 53304/2016.

La Cassazione ha ribadito che, secondo un principio ormai pacifico in giurisprudenza, il conducente del veicolo tenuto a concedere la precedenza nell’impegnare l’incrocio è colui che viene da sinistra. Questo però non significa che il conducente proveniente da destra possa passare senza preoccuparsi di controllare se da destra o da sinistra provengono altri veicoli e/o pedoni. Il conducente che proviene da destra deve usare la prudenza e la diligenza necessarie a eseguire in sicurezza l’attraversamento dell’incrocio, non potendo fare affidamento sul fatto che le altre auto siano a loro volta gravate dall’obbligo di rallentare in prossimità dell’intersezione; l’eccessiva velocità di questi ultimi può costituire solo una causa concorrente dell’incidente, ma che non esclude la responsabilità dello stesso conducente.

In sostanza, ogni utente della strada deve tenere in debita considerazione l’eventuale altrui imprudenza, almeno fino a quanto la stessa rientri nei limiti della prevedibilità.

Alla luce del suddetto principio, quando si può ritenere materialmente che la strada è “occupata” dall’auto proveniente da sinistra, che quindi in tal caso ha la precedenza?

A tal proposito la sentenza in discorso ha chiarito che : “in caso di incidente stradale da cui derivino lesioni personali, l’automobile che non ha concesso la precedenza pur venendo da sinistra può comunque invocare la cosiddetta “precedenza di fatto” solo se sia giunta all’incrocio con tanto anticipo da consentirle l’attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che il conducente che ha diritto di precedenza sia costretto a rallentare o a compiere manovre di emergenza”.

Quindi nel caso concreto il giudice, per determinare la sussistenza di questi elementi e quindi stabilire chi avesse diritto di passare e a chi sia invece addebitabile il sinistro, potrà basarsi sui rilievi e sulle fotografie scattate dall’ autorità intervenuta (Carabinieri, Polizia Stradale, Polizia Municipale) da cui risultino le tracce di frenate o i punti d’urto tra le due vetture coinvolte.

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