Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

AMIANTO – QUANDO IL LAVORO UCCIDE

amianto

Sono tristemente note le gravissime conseguenze dell’esposizione all’amianto.

L’amianto, o asbesto, è un insieme di minerali appartenenti al gruppo degli inosilicati ed al gruppo dei filosilicati che, a contatto con il corpo umano, possono provocare l’asbestosi (una fibrosi estensiva non tumorale del polmone), il carcinoma polmonare ed il mesotelioma (tumore del mesotelio), spesso mesotelioma pleurico che interessa appunto la pleura e quindi il polmone.

Studi condotti dall’Istituto Superiore di Sanità rivelano che nel 69% dei casi il mesotelioma pleurico è causato dallo svolgimento di particolari attività lavorative.

E’ significativo che il maggior numero di casi di morte per mesotelioma pleurico sia stato registrato nei comuni italiani in cui è sviluppata l’industria cantieristica (Monfalcone, Genova, La Spezia, Taranto).

Ma, se è scientificamente certo che l’inalazione di amianto provochi il mesotelioma pleurico, in un’ eventuale giudizio per l’accertamento della responsabilità e risarcimento dei danni conseguenti, quando si tratta di accertare il nesso di causalità, sorgono due problemi:

  1. PROBLEMI PRATICI LEGATI AL PERIODO DI INCUBAZIONE: il mesotelioma pleurico ha un lungo periodo di incubazione, variabile tra i 10 ed i 40 anni, che può influire negativamente sulle prospettive risarcitorie del lavoratore. Si pensi ad esempio al caso in cui la Società – datore di lavoro, nel frattempo sia stata cancellata per cui il lavoratore potrà agire nei confronti delle persone fisiche per inosservanza degli obblighi di sorveglianza e delle norme a tutela della sute e sicurezza nei luoghi di lavoro, a titolo di responsabilità generale aquiliana ex art. 2043 c.c. di tutela
  2. PROBLEMI SOTTO IL PROFILO GIURIDICO: non è raro che la malattia compaia quando il lavoratore ha smesso da tempo di lavorare; può inoltre accadere che prima del manifestarsi della malattia, dunque durante il periodo di incubazione, il lavoratore abbia lavorato presso diversi datori di lavoro e sia stato esposto all’amianto presso ciascuna sede lavorativa .

In questi casi sorge il problema di stabilire se tutti i datori di lavoro abbiano concorso alla causazione del male, ovvero solo uno od alcuni di essi (quello che per primo ha favorito l’inalazione di fibre di amianto? Oppure quello che ne ha favorito la più prolungata o più intensa inalazione?).

In questo caso la scienza è ancora poco d’aiuto in quanto non è ancora certo se sia la prima inalazione a provocare l’asbestosi oppure se anche le inalazioni successive alla prima contribuiscano ad accelerare o aggravare la malattia.

La comunità scientifica è divisa tra:

  • chi ritiene che il mesotelioma pleurico si manifesti solo con la prima inalazione, per cui tutte le inalazioni successive sono irrilevanti perché causa della malattia può essere solo la prima esposizione. Quindi “causa” in senso tecnico del danno potrà dirsi solo la prima esposizione: e quindi solo il primo datore di lavoro, e non i successivi, potrà essere chiamato a rispondere del danno. Allo stesso modo, anche se il lavoratore non abbia mai cambiato datore di lavoro, solo le persone fisiche che ricoprivano ruoli di vertice o controllo all’epoca della prima inalazione potranno essere ritenute responsabili, ex art. 2043 c.c., della malattia, e non i dirigenti ad esse succeduti.
  • chi invece sostiene che il rischio di ammalarsi aumenta in base al tempo di esposizione per cui sarebbero rilevanti tutte le inalazioni. Quindi se il lavoratore è stato esposto all’amianto presso diversi datori di lavoro, ciascuna esposizione è concausa del danno, e tutti i datori di lavoro sono responsabili in solido.

La Giurisprudenza della Cassazione in materia risulta piuttosto ondivaga:

  • Meno di un anno dopo, la Suprema Corte, Sez. IV Pen. con sentenza n. 18993 dell’ 8 maggio 2014, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva affermato l’irrilevanza causale delle esposizioni all’amianto successive alla prima sul tempo di latenza della malattia, negando così l’effetto “acceleratore” a tali esposizioni per un vizio di motivazione e riconosce che non spetta alla Corte di cassazione risolvere i contrasti scientifici: “La indicata situazione di incertezza chiama in causa questa Corte Suprema non per stabilire se la legge scientifica sia affidabile o meno (…), quanto piuttosto per definire quale debba essere l’itinerario razionale di un’indagine che si colloca su un terreno (…) caratterizzato da lati oscuri, da molti studi contraddittori e da vasto dibattito internazionale”.

Il Giudice di merito deve seguire un determinato iter per determinare la sussistenza del nesso causale tra le esposizioni successive alla prima ed il mesotelioma, sulla base di teorie scientifiche (fondate, rigorose ed oggettive) andando anche ad indagare se possa dirsi accertato che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore è insorta, o si è aggravata, o si è manifestata in un più breve tempo di latenza, per effetto dell’esposizione al fattore di rischio.

Colpa del datore di lavoro:

il datore di lavoro deve provare di avere tenuto una condotta diligente, e quindi:

– il rispetto delle misure di sicurezza prescritte dalla legge e dalla comune prudenza;

– avere fornito al lavoratore gli strumenti idonei di protezione e la necessaria formazione per il loro utilizzo;

– la vigilanza sull’adozione di quei mezzi di sicurezza da parte del lavoratore.

Colpa specifica per violazione di legge:

ai sensi dall’art. 1, comma 2, L. 27 marzo 1992, n. 257, è espressamente vietata l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto. La legge stessa stabilisce inoltre i limiti massimi di esposizione all’amianto, nelle operazioni di smaltimento.

Per i fatti anteriori al 1992, tuttavia, la colpa del datore di lavoro che non abbia adottato misure idonee all’abbattimento delle polveri di amianto ed alla protezione dei lavoratori, viene ugualmente affermata dalla giurisprudenza, spesso in base alla colpa generica (ex art. 1176, comma 2, c.c.), in base al rilievo che la pericolosità dell’esposizione all’amianto è nota da tempo. Cfr.  Cass. pen., sez. IV, 24 maggio 2012, n. 33311, nel celebre caso “Fincantieri”; da ultimo nello stesso senso, si veda Cass. civ. sez. lav., 21 settembre 2016 n. 18503, ove si afferma che “con riferimento alle patologie correlate all’amianto, l’obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all’art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall’inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l’esistenza, comporta che non sia sufficiente, ai fini dell’esonero da responsabilità [del datore di lavoro], l’affermazione dell’ignoranza della nocività dell’amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo, senza che rilevi il riferimento ai valori limite di esposizione agli agenti chimici (c.d. “TLV”, o “threshold limit value”), poiché il richiamato articolo 21 non richiede il superamento di alcuna soglia per l’adozione delle misure di prevenzione prescritte”.

 

Post Correlati

Lascia un commento

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.