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RISARCIMENTO MALASANITÀ: APPLICABILITÀ DELLA LEGGE BALDUZZI

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La liquidazione del danno prodotto da colpa medica può avvenire utilizzando i criteri dettati dalla Legge Balduzzi, anche per fatti antecedenti l’entrata in vigore della stessa.

È quanto affermato con la sentenza n. 1157/2020 dalla Corte di Cassazione secondo la quale L’art. 3, comma 3, della legge Balduzzi trova diretta applicazione anche nei casi in cui il giudice, in pendenza del giudizio, debba liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa.

Infatti l’applicazione dei criteri in discorso non è esclusa dalla circostanza che il danno sia stato prodotto o la condotta illecita del medico sia stata attuata prima dell’entrata in vigore della Legge Balduzzi, con il solo limite del giudicato interno sul “quantum”.

Gli Ermellini hanno chiarito anche che la Legge Balduzzi non lede il legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno, poiché la stessa non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità civile, per cui non pregiudica in alcun modo le situazioni giuridiche del soggetto leso, in quanto si limita a delimitare l’ambito di discrezionalità del giudice ed indica il criterio tabellare “quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.

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