La liquidazione del danno prodotto da colpa medica può avvenire utilizzando i criteri dettati dalla Legge Balduzzi, anche per fatti antecedenti l’entrata in vigore della stessa.
È quanto affermato con la sentenza n. 1157/2020 dalla Corte di Cassazione secondo la quale L’art. 3, comma 3, della legge Balduzzi trova diretta applicazione anche nei casi in cui il giudice, in pendenza del giudizio, debba liquidare il danno non patrimoniale in via equitativa.
Gli Ermellini hanno chiarito anche che la Legge Balduzzi non lede il legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno, poiché la stessa non incide retroattivamente sugli elementi costitutivi della responsabilità civile, per cui non pregiudica in alcun modo le situazioni giuridiche del soggetto leso, in quanto si limita a delimitare l’ambito di discrezionalità del giudice ed indica il criterio tabellare “quale parametro equitativo nella liquidazione del danno”.