Le Compagnie assicurative devono prendere parte sia al procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) ex art. 696 bis cpc sia all’eventuale e successivo giudizio di merito ex art. 702 bis cpc.
Il motivo è che l’art. 8 L. n. 24/2017 prescrive l’obbligo di tutte le parti di partecipare, in quanto perché sono LITISCONSORTI NECESSARI.
Nonostante la mancanza dei decreti attuativi della L. n. 2472017, al momento supplisce la giurisprudenza che ha affermato in numerose pronunce il litisconsorzio necessario delle Compagnie assicuratrici.
Di recente l’obbligo di chiamare in causa anche l’Assicurazione della struttura sanitaria è stato ribadito dall’ordinanza del 1novembre 2019 del Tribunale di Benevento.
IL CASO:
veniva instaurato procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo relativamente ad un caso di presunta responsabilità professionale sanitaria con ricorso contro la struttura sanitaria e nei confronti della compagnia assicuratrice di quest’ultima.
All’esito si rendeva comunque necessario il giudizio di merito con ricorso ex art 702 bis cpc che però veniva instaurato soltanto nei confronti della struttura sanitaria, che si costituiva in giudizio senza chiamare in causa la propria compagnia assicurativa. Pertanto, nel corso della prima udienza, la difesa del danneggiato chiedeva che fosse disposta dal giudice la chiamata in causa dell’Assicurazione.
L’ORDINANZA:
Il giudice nell’ordinanza in esame, ha affermato che: considerato che l’A.T. P. si era svolto tra tutte le parti interessate, anche il successivo giudizio di merito doveva vedere la partecipazione di tutte le parti, anche in mancanza dei decreti attuativi, poiché il litisconsorzio necessario dell’Assicurazione si desume dall’ interpretazione della L. n. 24/2017.
Pertanto la chiamata in causa della compagnia assicurativa va disposata dal giudice, se non venga effettuata dalla struttura sanitaria convenuta.