Per la validità del verbale di accertamento, è necessario che siano ben visibili dagli automobilisti i soli cartelli che preannunciano la presenza del dispositivo elettronico della velocità: a nulla rileva la visibilità della postazione di controllo.
E’ quanto stabilito dal Giudice di Pace di Terracina con la sentenza n. 209/2017 secondo cui l’autovelox deve essere segnalato in maniera adeguata e la segnalazione e visibilità devono riguardare la presenza dell’autovelox e non l’apparecchiatura in senso fisico, perché lo scopo della normativa in materia è quello di orientare la condotta di guida degli automobilisti, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza gravanti sulla Pubblica Amministrazione.
Gli automobilisti vanno informati della presenza dell’autovelox ed è irrilevante che gli stessi siano posti in condizione di vedere il personale di polizia e le apparecchiature per il rilevamento, anche perché ciò non è previsto dalla normativa vigente in materia.
In conclusione il verbale di accertamento è valido se i cartelli di segnalazione della presenza dell’autovelox (o di altra apparecchiatura per il controllo elettronico della velocità) sono bene visibili, anche se non sono visibile l’apparecchiatura o la pattuglia degli agenti.