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RESPONSABILITA’ MEDICA – OMESSA INFORMAZIONE E NESSO CAUSALE

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Il paziente che intende ottenere il risarcimento per i danni subiti a causa dell’omessa informazione da parte del medico, deve dimostrare il nesso di causalità.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, ai fini della responsabilità per danni causati al paziente, quest’ultimo deve dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra l’omessa informazione e il danno lamentato. (Cfr.Cass. Sent. n. 1936/2023).

IL CASO: un uomo conveniva in giudizio la struttura sanitaria presso la quale era stato in cura, chiedendo la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’esecuzione di un intervento chirurgico a seguito del quale aveva riportato danni permanenti.

La domanda in primo grado veniva accolta sulla base delle risultanze della Consulenza Tecnica d’Ufficio, dalla quale era emerso che  le complicanze,  erano dipese dalla tecnica operatoria obsoleta applicata. In appello, la Corte territoriale affermava invece che  l’intervento era stato eseguito diligentemente e che la colpa del chirurgo consisteva nel non avere informato il paziente  sulla tecnica operatoria alternativa a quella eseguita, negandogli la possibilità di scelta. Veniva proposto ricorso in Cassazione.

LA DECISIONE: secondo al Corte la sentenza impugnata ha violato i principi in materia di nesso causale tra condotta colposa ed eventus damni, in quanto il giudice dell’appello  ha mostrato di ritenere che l’unica condotta colposa ascrivibile al medico fosse l’omessa informazione del paziente sulle alternative terapeutiche. “Se l’omessa informazione fu l’unica condotta colposa tenuta dal medico, per condannare la struttura sanitaria al risarcimento del danno sarebbe stato necessario accertare l’esistenza d’un valido nesso di causa tra la suddetta omissione e il danno. Per affermare che l’omessa informazione fu causa materiale dell’evento di danno la Corte d’appello avrebbe dovuto ricostruire il nesso di condizionamento tra l’omessa informazione e l’evento di danno con un giudizio controfattuale: vale a dire ipotizzando cosa sarebbe accaduto se il medico avesse compiuto l’azione che invece mancò“.

Il giudice del merito avrebbe dovuto accertare quale scelta, secondo probabilità logica, avrebbe compiuto il paziente, se fosse stato correttamente informato della possibilità di scegliere tra le due tecniche operatorie, Invece, la Corte ha omesso tale giudizio, limitandosi ad affermare che l’altra tecnica avrebbe evitato l’evento e che di conseguenza la condotta omissiva del medico fu causa del danno.

Gli Ermellini hanno quindi casssato la sentenza con rinvio in quanto a loro parere “è mancato l’accertamento della causalità della colpa, ossia dello specifico nesso causale tra la violazione della regola cautelare e l’evento dannoso”.

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