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DIRITTO AL CONSENSO INFORMATO, SE VIOLATO IL PAZIENTE VA RISARCITO

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Il paziente ha il diritto di ricevere dai sanitari informazioni chiare ed adeguate al tipo di intervento o trattamento cui deve essere sottoposto.

In mancanza di consenso informato, il paziente danneggiato ha diritto al risarcimento, ma grava su di lui l’onere della prova del nesso tra inadempimenti dei medici ed eventus damni.

Un caso di mancata acquisizione del consenso informato del paziente è stato di recente sottoposto all’attenzione della Corte d’Appello di Cagliari che, con sentenza n. 194/2023, richiamando la giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha ricordato che il paziente deve fornire la prova de nesso eziologico tra lesione ed omessa acquisizione del consenso informato.

In particolare Corte territoriale ha aderito al più recente orientamento della Suprema Corte in base al quale:  “In ogni caso vale osservare che, in materia di responsabilità sanitaria, l’inadempimento dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all’autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che, se nel primo caso l’omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia “ex se” una relazione causale diretta con la compromissione dell’interesse all’autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo l’incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell’atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall’opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l’allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell’onere della prova – che, in applicazione del criterio generale di cui all’art. 2697 c.c., grava sul danneggiato – del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannosoanche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto alla autodeterminazione, l’onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito. Diversamente, sebbene la condotta violativa dell’obbligo di acquisire il consenso informato del paziente sia autonomo rispetto a quello inerente al trattamento terapeutico (comportando la violazione dei distinti diritti alla libertà di autodeterminazione e alla salute), in ragione dell’unitarietà del rapporto giuridico tra medico e paziente – che si articola in plurime obbligazioni tra loro connesse e strumentali al perseguimento della cura o del risanamento del soggetto – non potendo affermarsi una assoluta autonomia dei due illeciti tale da escludere ogni interferenza tra gli stessi nella produzione del medesimo danno, è bene possibile che l’inadempimento dell’obbligazione relativa alla corretta informazione sui rischi e benefici della terapia esaurisca la propria funzione lesiva, inserendosi tra i fattori ‘concorrenti’ della serie causale determinativa del pregiudizio alla salute”.

 

 

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