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RESPONSABILITÀ MEDICA PER OMISSIONE DI ULTERIORI CONTROLLI

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Se i medici omettono di sottoporre il paziente ad ulteriori controlli, possono incorrere in responsabilità professionale.

Per la Corte di Cassazione è responsabile per errore diagnostico il medico che omette di eseguire o prescrivere ulteriori controlli (così Cass.n.15786/2023).

IL CASO: in seguito al decesso di un paziente, due medici venivano condannati ai sensi dellart. 589 c.p.

In particolare, i medici venivano condannati per aver provocato la morte dell’uomo agendo con negligenza, imprudenza ed imperizia.

Inoltre perché veniva dimostrato che non si erano attenuti alle linee guida ed avevano omesso di eseguire la corretta diagnosi.

Gli imputati ricorrevano in Cassazione e assumevano l’insussistenza del nesso causale tra la loro condotta e la morte del paziente, che presentava patologie molto gravi, che lo avrebbero comunque condotto alla morte.

I ricorrenti sostenevano inoltre la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui la sentenza di appello affermava la cooperazione colposa tra i due medici ex art. 113 c.p. senza considerare le distinte posizioni dei due.

LA DECISIONE: la Cassazione ha ritenuto inammissibili i ricorsi.

Secondo gli Ermellini, infatti, la Corte d’appello  ha correttamente ritenuto sussistere, nel caso di specie, la responsabilità civile dei medici, esclusa dalla sentenza di primo grado per carenza del nesso causale  tra la condotta dei medici e l’exitus.

La Cassazione ha quindi ritenuto corretta la sentenza di appello ella parte in cui ha attribuito ai medici una condotta gravemente colposa, per avere entrambi omesso di eseguire esami più approfonditi che avrebbero permesso una diagnosi corretta del caso.

Quindi sussiste il reato di cooperazione colposa ex art. 113 c.p. poiché ambedue i medici hanno omesso di eseguire ulteriori controlli sul paziente.

La Suprema Corte ha inoltre richiamato precedenti pronunce in cui aveva affermato che “…in tema di colpa professionale medica, l’errore diagnostico si configura non solo quando, in presenza di uno o più sintomi di una malattia, non si riesca ad inquadrare il caso clinico in una patologia nota alla scienza o si addivenga ad un inquadramento erroneo, ma anche quando si ometta di eseguire o disporre controlli ed accertamenti doverosi ai fini di una corretta formulazione della diagnosi (cfr. Cass. n. 23252/2019); e che risponde di omicidio colposo per imperizia, nell’accertamento della malattia, e per negligenza, per l’omissione delle indagini necessarie, il medico che, in presenza di sintomatologia idonea a porre una diagnosi differenziale, rimanga arroccato su diagnosi inesatta, benché posta in forte dubbio dalla sintomatologia, dalla anamnesi e dalle altre notizie comunque pervenutegli, omettendo così di porre in essere la terapia più profittevole per la salute del paziente (cfr. Cass. n. 26906/2019)“.

 

 

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