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RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO DEL CANE

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Secondo la Corte di Cassazione il cartello “Attenti al cane” non è sufficiente ad esimere dalla responsabilità il proprietario.

Se un cane aggredisce un proprio simile o una persona, provocando lesioni,  il suo proprietario non è esente da responsabilità per il solo fatto di aver provveduto ad segnalare la presenza del cane con apposito cartello.

È quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 31821/2023.

IL CASO: un cane di razza pitbull sfuggito al suo padrone aggrediva un cane il cui proprietario, nel tentativo di salvarlo, veniva morso dal pitbull alle mani, riportando lesioni con prognosi di giorni dieci.

Il Giudice di Pace del Tribunale locale aveva ritenuto il proprietario del pitbull colpevole del reato p.e p. all’art. 590 c.p. condannandolo, considerate le attenuanti generiche, alla pena di Euro 180 ed al risarcimento danni in favore del danneggiato costituitosi parte civile.

La decisione veniva confermata in appello dal Tribunale e l’imputato ricorreva in Cassazione

Assumendo che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che il cane fosse senza guinzaglio. Deduceva, inoltre, la manifesta contraddittorietà o illogicità della motivazione della parte in cui era stata giudicata credibile la testimonianza resa dalla parte civile.

LA DECISIONE: la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso, in quanto la circostanza che il cane fosse al guinzaglio risulta smentita dalle stesse dichiarazioni rese da cui è risultato che il cane aveva il guinzaglio ma “se lo é trascinato dietro”.

La corte ha basato la decisione sulle sue  precedenti pronunce, considerato che la Corte, in varie sentenze, ha “sgombrato il campo da ogni equivoco, ribadendo in più pronunce che, in tema di lesioni colpose, la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi, finanche all’interno dell’abitazione” (Cfr. Cass. Sez. IV, n. 18814/2011).

Un’attenzione maggiore deve avere il proprietario di un cane che, per la mole o per la razza, si mostri particolarmente aggressivo.

In questo caso l’obbligo di custodia del detentore del cane è maggiore, quindi  

“…al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevanteattese le diverse potenzialità lesive, pur senza che operi alcuna presunzione, vi siano talune razze di cani che necessitino, normalmente, di una maggiore attenzione da parte di chi li detiene“.

Questo principio è “…collegato alla posizione di garanzia che fa capo al detentore del cane, per la quale è tenuto ad adottare cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale, principio di cui deve essere ribadita la validità, e che la sentenza impugnata ha effettivamente tenuto presente, pure oggi che è stata esclusa la rilevanza normativa della colpa collegata alla pericolosità dell’animale per l’abrogazione della lista delle razze pericolose, con una valutazione operata in concreto“.

In sostanza “la responsabilità del proprietario di un animale per le lesioni arrecate a terzi dall’animale medesimo, può essere affermata ove si accerti in positivo la colpa in forza dei parametri stabiliti in tema di obblighi di custodia dall’art. 672 c.p. In caso di custodia di animali, al fine di escludere l’elemento della colpa, rappresentato dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia dell’animale pericoloso, non basta peraltro che questo si trovi in un luogo privato o recintato, ma è necessario che in tale luogo non possano introdursi persone estranee“.

La S.C. ha, altresì, ritenuto che un cartello “ATTENTI AL CANE” ben in vista al cancello d’ingresso della villetta non bastasse di per sé ad escludere la responsabilità del padrone per il comportamento violento del cane che aveva aggredito e cagionato lesioni ad un postino, in quanto egli dovesse comunque provvedere ad un’adeguata custodia, così da evitare la possibilità di danni alle persone” (Cfr. Cass. Sez. IV, n. 17133/2017).

 

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