Scroll Top
Via Monte Conero, 61 | 63074 San Benedetto del Tronto AP

PEDONE INVESTITO, LA RESPONSABILITÀ NON È SEMPRE DEL CONDUCENTE

pedone investito

Se un pedone viene investito, occorre valutare attentamente la responsabilità.

È infatti esclusa la responsabilità del conducente  se viene debitamente accertato che questi non avrebbe potuto in alcun modo prevenire ed impedire l’evento.

Così si è recentemente pronunciata la Corte di  Cassazione nell’ordinanza n. 20140/2023.

IL CASO: un bambino veniva investito mentre attraversava la strada insieme alla nonna, riportando lesioni.

I genitori agivano in giudizio per far ottenere al piccolo il ristoro dei danni subiti.

Nel merito il pedone era stato ritenuto responsabile del sinistro, in quanto aveva attraversato in modo improvviso ed imprevedibile rendendo inevitabile il sinistro.

La vicenda veniva portata all’attenzione della Suprema Corte

LA DECISIONE: La Cassazione ha rigettato il ricorso in quanto, sulla scorta di un ormai consolidato orientamento della stessa,”…in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest’ultimo, alcuna possibilità di prevenire l’evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anomala, sicché l’automobilista si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti. Tanto si verifica quando il pedone appare all’improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza” (Cass.n. 4551/2017).

Gli ermellini inoltre hanno ritenuto che “…. l’accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non sia sufficiente per l’affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l’investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall’art. 2054, comma 1, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l’anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente abbia adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto“.

Per quanto specificamente attiene al caso di specie, il giudice d’appello, sulla base degli elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, ha accertato che l’attraversamento del piccolo pedone è stato improvviso ed imprevedibile, ha correttamente escluso che la velocità dell’autovettura “possa avere avuto una qualsiasi incidenza sull’investimento del pedone, o che fosse inadeguata in relazione alle condizioni dei luoghi, sottolineando come gli elementi di prova acquisiti avessero pienamente confermato che la condotta del bambino, connotata da assoluta imprevedibilità, ha reso impossibile il tentativo di una manovra di emergenza atta ad evitare l’impatto con il veicolo, così attestando che non potevano muoversi rilievi alla condotta stradale del conducente dell’autovettura, in quanto l’impatto è avvenuto quando il veicolo già si trovava all’altezza del punto in cui è uscito il bambino, il quale, stante la bassa statura dovuta all’età, non poteva essere avvistato attraverso i vetri dell’autovettura parcheggiata“.

 

Privacy Preferences
Quando visiti il ​​nostro sito Web, è possibile che vengano memorizzate informazioni tramite il tuo browser da servizi specifici, solitamente sotto forma di cookie. Qui puoi modificare le tue preferenze sulla privacy. Tieni presente che il blocco di alcuni tipi di cookie può influire sulla tua esperienza sul nostro sito Web e sui servizi che offriamo.