RESPONSABILITÀ DEL MEDICO PER COLPA GRAVE
Il medico che provoca gravi danni o il decesso di un paziente è punibile ai sensi dell’art. 590 sexies c.p. anche se ha commesso il fatto per colpa grave, a nulla rilevando che la punibilità e art. 590 sexies c.p. sia prevista soltanto in caso di imperizia.
È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nella sent. n. 46263/2022.
IL CASO: un medico veniva condannato per omicidio colposo, per aver perforato il cuore di una paziente durante un operazione di prelievo del midollo osseo tramite esame puntuale sternale.
L’imputato ricorreva in Cassazione adducendo che nel merito non era stato chiarito se il suo operato fosse da considerare negligente o imprudente, e sottolineando che l’art.590 sexies c.p. esonera da responsabilità il medico che agisce con imprudenza, se viene accertato che il medesimo ha rispettato le linee guida e le buone pratiche mediche.
LA DECISIONE: la Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato il suddetto motivo di ricorso in quanto, a parere degli Ermellini, i giudici del merito avevano correttamente ritenuto che, sulla base delle prove assunte, la condotta del medico fosse stata l’unica causa del decesso della paziente.
Era emerso infatti che, nel caso di specie, l’ago era stato introdotto in un sito diverso da quello indicato; proprio questo errore aveva provocato la perforazione degli organi e quindi il decesso della donna.
Il medico ha agito tenendo una condotta negligente e la colpa è da considerare grave, pertanto non opera la causa di non punibilità di cui all’art, 590 sexies c.p. in quanto in base al detto articolo la punibilità si può escludere soltanto in caso di imperizia lieve.
Link per art. 590 sexies c.p. https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-i/art590sexies.html
Link per sent. n. 46263/2022 https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/