Il Gestore del supermercato, in quanto custode della cosa, risponde per i danni derivati agli utenti a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. indipendente dal dolo o dalla colpa e la sua responsabilità viene esclusa solamente nel caso fortuito.
Spetterà al danneggiato fornire la prova del nesso casuale fra la cosa in custodia e l’evento lesivo nonché dell’esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre spetterà al custode dimostrare l’esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità, sia idoneo a interrompere il nesso di casualità, cioè il caso fortuito.
In una recente sentenza, il Tribunale di Perugia, chiamato a pronunciarsi sulla responsabilità del supermercato per i danni derivati ad un utente dell’omessa custodia dei locali dell’esercizio commerciale (il cliente era caduto a causa della presenza di un acino d’uva schiacciato sulla pavimentazione), ha ricondotto la fattispecie all’art.2051 c.c. affermando che la responsabilità per danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la res damnosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.
Ne deriva che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente del caso fortuito.
Atteso che la responsabilità per danni ha natura oggettiva, restando estraneo alla fattispecie il comportamento tenuto dal custode, la sentenza in commento accerta il rapporto di custodia, ovvero la relazione intercorrente fra la cosa dannosa e colui il quale ha l’effettivo potere su di essa, ed il nesso casuale tra la custodia (il pavimento del supermercato, sul quale era caduto un acino d’uva) ed il danno arrecato a terzi (l’occorso sinistro).
Il Giudice, in mancanza di prova da parte della società convenuta di elemento idoneo ad integrare il caso fortuito, accoglieva la domanda, escludendo il concorso colposo dell’attore, al quale nessun difetto di diligenza è stato ritenuto imputabile per non essersi avveduto dell chicco d’uva presente sulla pavimentazione.