I nipoti hanno pieno diritto al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa della perdita dei nonni, anche se non erano con loro conviventi.
Lo ha recentemente ribadito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7743/2020, affermando che i nipoti hanno diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale sanitaria per la morte della nonna o del nonno con cui avevano uno stretto legame affettivo.
Pertanto in caso di decesso del nonno causato da malasanità, anche i nipoti possono agire iure proprio per ottenere il risarcimento del danno, che non può venire escluso solo a causa della diversa residenza del nonno deceduto e dei nipoti.
Ai fini dell’esito positivo della domanda risarcitoria, i nipoti dovranno fornire la prova che il legame affettivo con il nonno fosse fondamentale per la loro esistenza, a prescindere dalla eventuale convivenza del nonno con i nipoti. Gli ermellini hanno infatti affermato che il rapporto tra nonno e nipote “non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l’esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto“. Quindi, come nel caso di specie, i nipoti hanno diritto al risarcimento anche se il nono deceduto risiede in un Comune diverso, se da quel nonno erano stati cresciuti e ci avevano trascorso la maggior parte dell’infanzia.