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DANNO MORALE – BASTA LA PRESUNZIONE

Sinistro stradale: reato di guida sotto effetto di stupefacenti

  Ai fini dell’accertamento del danno morale patito dai congiunti della vittima di un sinistro stradale, è sufficiente la PROVA PER PRESUNZIONI, atteso che i medesimi risentono del danno morale diretto.

      È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 7748/2020 nella quale gli Ermellini hanno chiarito che il danno morale dei parenti di una persona che sia stata ferita in modo non lieve a causa di un sinistro stradale, può essere provato tramite presunzioni, tra le quali vi è in primis il rapporto di parentela.

IL CASO: il conducente di un motociclo perdeva la vita a causa di un sinistro stradale con un’autovettura; a bordo del motociclo vi era un terzo trasportato che riportava gravi lesioni. Il terzo trasportato, i suoi congiunti e gli eredi del conducente deceduto agivano in giudizio al fine di ottenere il risarcimento dei danni tutti sofferti a causa del sinistro. Il processo di primo grado si concludeva con il riconoscimento della responsabilità pari al 70% in capo al conducente dell’autovettura, con addebito del restante 30% a carico del conducente deceduto del motoveicolo. Veniva inoltre riconosciuta una responsabilità pari al 10% in capo al trasportato a bordo del motoveicolo (in quanto per il giudice avrebbe evitto il danno se avesse indossato il casco) ed una somma a titolo risarcitorio, mentre ai suoi congiunti veniva riconosciuta una somma risarcitoria per danno morale riflesso. La sentenza di primo grado veniva appellata e, all’esito dell’appello non veniva riconosciuto alcun risarcimento ai congiunti del terzo trasportato (considerando il giudice non provato lo stravolgimento delle abitudini di vita) e nemmeno a quest’ultimo, poiché il giudice riteneva non provato il danno alla capacità lavorativa ed il danno morale ricompreso in quello biologico. Pertanto ricorrevano per Cassazione il terzo trasportato, i suoi congiunti e gli eredi del conducente deceduto lamentando il mancato riconoscimento del danno non patrimoniale in capo ai congiunti per le lesioni subite dal trasportato, il mancato riconoscimento del danno morale e della capacità lavorativa, la contraddittorietà e l’insufficiente motivazione in merito all’attribuzione al trasportato una responsabilità del 10% per i danni riportati.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha accolto il solo primo motivo del ricorso riguardante il mancato riconoscimento del danno morale in capo ai congiunti del terzo trasportato, precisando che: “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta.”

Pertanto, a parere degli Ermellini, la Corte di Appello aveva del tutto errato affermando che per il riconoscimento del danno morale ai congiunti occorre provare che gli stessi abbiano subito un “totale sconvolgimento delle abitudini di vita“. Il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, e deve quindi essere azionato iure proprio. Pertanto non è necessario che i congiunti debbano fornire una prova rigorosa del danno lamentato. È sufficiente la prova per presunzioni, in primis il rapporto di stretta parentela con il danneggiato. È infatti normale che parenti stretti qual genitori, figli e fratelli soffrano per la perdita o le gravi lesioni subite dal proprio congiunto.

 

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