Gli indennizzi per danno biologico erogati dall’INAIL sono stati rivalutati dell’1,1% a decorrere dal 1° luglio 2019.
Riguardo alle istruzioni ed alle modalità applicative è recentemente intervenuta l’INAIL stessa, con circolare del 26 marzo 2020, con la quale l’Istituto ha fornito le dovute istruzioni e chiarito quanto segue:
1)AMBITO DI APPLICAZIONE:
- ratei di rendita maturati: la rivalutazione deve essere calcolata sugli importi relativi alla quota di danno biologico e va aggiunta all’incremento precedentemente dovuto alla rivalutazione per l’anno 2018. Gli importi incrementati sono già tati corrisposti con il rateo di rendita del mese di marzo 2020.
- indennizzi in capitale che sono stati liquidati a partire dal 1° luglio 2019: in questo caso la rivalutazione si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a decorrere dal 1° luglio 2019. Occorre però distinguere tra
- indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti prima del 1° gennaio 2019, in tal caso l’incremento si applica sull’importo complessivo in base alla precedente tabella di indennizzo del danno biologico, maggiorato dei precedenti aumenti straordinari e dell’incremento relativo alla precedente rivalutazione anno 2018.
- indennizzi in capitale relativi a eventi lesivi accaduti dopo il 1° gennaio 2019, per essi vale la tabella vigente relativa al danno biologico e l’incremento si applica sull’importo corrispondente al grado di menomazione dell’integrità psicofisica e all’età dell’avente diritto, oltre agli aumenti straordinari e all’incremento per la precedente rivalutazione dell’anno 2018.
2) ACCERTAMENTI PROVVISORI DEI POSTUMI -OCCORRE DISTINGUERE ANCHE IN QUESTO CASO:
– accertamenti provvisori dei postumi effettuati dal 1° luglio 2019, la rivalutazione sarà corrisposta solo dopo l’accertamento definitivo dei postumi.
– accertamento provvisorio dei postumi con acconto erogato prima del 1° luglio 2019 e accertamento definitivo successivo a tale data, la rivalutazione si applica all’importo eventualmente dovuto a seguito della valutazione definitiva dei postumi.
3) LIQUIDAZIONE D’UFFICIO
Gli importi dovuti con rivalutazione saranno liquidati d’ufficio dalla Sede INAIL di competenza ed il relativo provvedimento di liquidazione verrà trasmesso all’interessato, come accadeva anche precedentemente.