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MEDICO SPORTIVO COLPEVOLE DI OMICIDIO

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Condannato per omicidio colposo il medico sportivo che aveva rilasciato certificato di idoneità agonistica senza prescrivere al paziente ulteriori esami.

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n.20943/2023, ha ritenuto responsabile del reato p.e p. dall’ art. 589 c.p. un medico sportivo per aver rilasciato  certificato di idoneità agonistica ad un paziente, omettendo però di informarlo delle patologie emerse dagli esami svolti e di prescrivergli ulteriori accertamenti.

IL CASO: un uomo decedeva, dopo essere stato colpito da arresto cardiaco durante un allenamento ciclistico.

Il medico sportivo, che gli aveva rilasciato certificato di idoneità agonistica, veniva condannato essendo stato provato nel procedimento il nesso causale tra il suo comportamento colposo ed il decesso del ciclista. Il medico ricorreva in Cassazione.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha considerato il ricorso del medico inammissibile in quanto ha ritenuto che la Corte territoriale avesse puntualmente indicato, nella sentenza impugnata, tutti gli elementi atti a dimostrare la sussistenza del nesso eziologico tra il decesso della vittima e la condotta colposa del medico.

Secondo gli Ermellini, i giudici del merito hanno accertato che la morte del ciclista avrebbe potuto essere evitata se il medico sportivo avesse tenuto una condotta diligente.

Il medico si è invece comportato in modo negligente ed imperito, avendo certificato l’idoneità della vittima all’allenamento ciclistico, nonostante la situazione clinica del soggetto lo rendesse incompatibile con lo svolgimento di tale attività.

L’impiego esigibile della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non già la superficiale diagnosi che aveva dato luogo al rilascio del certificato di idoneità sportiva, bensì l’effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero evitato, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, avveniva improvvisamente durante la rischiosa attività fisica espletata“.

 I giudici di merito hanno correttamente accertato che il decesso del ciclista avrebbe potuto essere evitato se il medico sportivo avesse tenuto una condotta diligente.

Il medico si è invece comportato in modo negligente ed imperito certificando l’idoneità del soggetto ad un’attività che invece, considerato il quadro clinico, non avrebbe dovuto svolgere l’allenamento ciclistico.

 

 

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