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ALUNNO CADE SULLE SCALE DELLA SCUOLA, NO AL RISARCIMENTO

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Secondo la Cassazione, non spetta alcun risarcimento all’alunno che cade dalle scale se non viene provata la pericolosità dei luoghi.

La scuola non è responsabile dell’incidente occorso all’alunno lungo il percorso dall’aula al bagno e viceversa.

La responsabilità dell’istituto scolastico sussiste solo se si dimostra la pericolosità dei luoghi.

Così si è pronunciata la Cassazione nell’ordinanza n. 15190/2023.

IL CASO: un’alunna chiedeva il risarcimento dei danni subiti per essere scivolata dalle scale mentre tornava in classe dal bagno.

Nel merito i giudici rigettavano la domanda ritenendo che la responsabilità dell’istituto scolastico ha natura contrattuale e trova fondamento nella violazione dell’obbligo di vigilanza sulla sicurezza e sull’incolumità dell’allievo.

Nel caso di specie, l’alunna non soffriva di patologie che ne riducessero l’autonomia e la capacità di deambulazione.

Inoltre, secondo i giudici, è da escludere la violazione da parte della scuola  del dovere di vigilanza. Non si può infatti esigere che gli istituti scolastici  attuino una sorveglianza continua degli alunni nel percorso dall’aula al bagno.

Pertanto l’evento di danno nel caso di specie sarebbe da imputare esclusivamente alla condotta disattenta dell’alunna.

La vicenda giungeva all’attenzione della Suprema Corte che ha confermato le statuizioni dei giudici del merito rigettando il ricorso.

Secondo gli Ermellini, infatti, le valutazioni della Corte territoriale sono corrette in quanto i giudici “qualificata la responsabilità dell’amministrazione scolastica come responsabilità contrattuale, ha correttamente individuato la regola di riparto dell’onere della prova, in quanto ha ritenuto che gravasse sull’attrice l’onere di provare la fonte del suo credito e il danno, nonchè quello di allegare l’inadempimento o l’inesatto adempimento dell’obbligazione di vigilanza gravante sulla convenuta, mentre spettasse a quest’ultima la prova, da offrirsi anche in via presuntiva, dell’esatto adempimento di tale obbligazione o della causa imprevedibile e inevitabile dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione che ne forma oggetto

Inoltre, prosegue la Corte,  “da tale corretta ripartizione dell’onere probatorio, la Corte territoriale ha poi ritenuto che quello, gravante sull’amministrazione convenuta, di dimostrare il regolare adempimento dell’obbligo di sorveglianza degli alunni, potesse ritenersi assolto, nel caso concreto, in seguito all’emersione della circostanza che tanto le condizioni oggettive dello stato dei luoghi (non essendo stata evocata l’usura dei gradini o la loro scivolosità, nè essendo stata dedotta la contemporanea presenza di più alunni) quanto le condizioni subiettive dell’allieva (dotata di sufficiente grado di sviluppo psico-motorio e di piena autonomia e capacità di deambulazione) ne rendevano inesigibile una sorveglianza continua nel tratto che separava l’aula di lezione dai bagni“.

Nel caso di specie, non essendo stata provatala pericolosità dei luoghi da parte della danneggiata, si  deve escludere che gravasse sull’istituto scolastico convenuto l’onere di dimostrare, nello specifico, l’assenza di pericolosità.

 

 

 

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