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LA LONTANANZA GEOGRAFICA NON ESCLUDE IL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA PARENTALE

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I parenti della vittima di un incidente devono essere risarciti per la perdita del congiunto, anche se non conviventi o residenti a molti chilometri di distanza.

Il danno da perdita parentale, infatti,  va riconosciuto e risarcito anche in caso di lontananza geografica perché la distanza non vale di per sé ad escludere l’effettività della relazione.

È quanto recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 22397/2022, con la quale gli Ermellini hanno ritenuto non corretta la sentenza di merito che aveva rigettato la richiesta di risarcimento danni, avanzata per la perdita del rapporto parentale, conseguente alla morte del fratello residente in altro continente.

IL CASO: i fratelli di una persona deceduta a causa di un sinistro stradale agivano in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale per la sofferenza subita in seguito alla perdita de familiare.

Nel merito la domanda veniva rigettata, avendo i giudici ritenuto che la lontananza e la mancanza di convivenza tra gli attori ed il defunto, escludesse la prova del danno non patrimoniale per la sofferenza interiore patita dai fratelli superstiti.

LA DECISIONE: la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di appello, per avere escluso automaticamente il danno da perdita parentale a causa della distanza geografica tra la vittima ed i fratelli.

A parere della Corte, a tali conclusioni si sarebbe potuti giungere in epoche in cui il collegamento tra persone era difficile, non oggi, considerati i mezzi tecnologici a disposizione e facilmente fruibili da tutti per le comunicazioni.

Si possono intrattenere rapporti familiari anche a diversi chilometri di distanza, senza che ciò determini una riduzione dell’affettività.  La sofferenza per la perdita di un parente non viene intaccata dalla distanza geografica. Pertanto il ragionamento dei giudici dell’appello è da considerare errato.

 

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