In tema di risarcimento danni da sinistro stradale, se a provocare l’incidente è un veicolo che non è stato possibile identificare, la querela contro ignoti non costituisce condizione di proponibilità dell’azione di risarcimento del danno nei confronti della Compagnia assicurativa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (FDGVS).
È quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 21983/2022
IL CASO: un uomo subiva danni in un incidente stradale provocato dal conducente di un’autovettura, datosi poi alla fuga. L’auto pirata non concedeva la dovuta precedenza al danneggiato che procedeva regolarmente sulla strada principale, in sella al proprio ciclomotore.
Il danneggiato conveniva in giudizio la Compagnia assicurativa designata dal FDGVS per ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa del sinistro.
Nel merito la domanda risarcitoria veniva rigettata perché l’attore non si era attivato per rintracciare il veicolo investitore. La vicenda veniva sottoposta alla Cassazione.
LA DECISIONE: gli Ermellini hanno accolto il ricorso e cassato la sentenza di appello, con rinvio. La Corte ha infatti ritenuto che la vittima di un sinistro causato da un veicolo fuggito, non è tenuta ad attivarsi per identificare il mezzo, in quanto ai fini dell’accertamento non rileva il comportamento diligente della vittima nel consentire di individuare il responsabile, bensì la circostanza che il sinistro sia stato provocato da un veicolo rimasto non identificato per cause non imputabili al danneggiato.
.